IMPIANTI IN TRIBUNALE

Pluviale condominiale nel giardino privato, chi paga la manutenzione?

La Corte di Cassazione, Sezione II, con una recente sentenza ha chiarito che “le spese per le riparazioni dei tratti pluviali posti nel giardino privato di uno dei condomini, sono a carico di tutto il condominio, se le condutture di smaltimento sono anche a servizio dell’intero edificio, raccogliendo l’acqua meteorica e quella proveniente dai balconi, in quanto costituiscono parte della rete fognaria comune. Le parti dell’edificio, muri e tetti (art. 1117 n. 1 c.c.), o le opere e i manufatti, fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3 c.c.), deputati a preservare l’edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, e le relative spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell’art. 1123 c.c., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione e quindi al servizio dei condomini, in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (art. 1123 c.c.)”.

Sulla base delle argomentazioni riportate, i giudici hanno ritenuto illegittima la delibera assembleare con cui si era stabilito che le spese di riparazione e manutenzione dei tratti di condutture pluviali, poste nei giardini privati dovevano essere a carico dei rispettivi proprietari.