PROFESSIONE

Impianti rinnovabili, quale il ruolo degli installatori?

Una situazione tipicamente “all’italiana” si sta verificando per quanto riguarda la formazione professionale degli installatori coinvolti nelle attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici, geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.  Ci ha aiutato a capire i dettagli della vicenda l’Ing. Mariangela Merrone, Responsabile Area Tecnica Assistal.

L’Articolo 15 del Decreto 28 del 2011

Il Decreto Romani, in recepimento dalla direttiva comunitaria n. 28/2011 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha previsto anche il tema della qualificazione obbligatoria per le attività di installazione e manutenzione di impianti di piccola scala per la produzione di elettricità o calore alimentati da fonti rinnovabili.

Tale decreto obbligava, entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome ad attivare un programma di formazione specifico o a procedere al riconoscimento di organismi di formazione accreditati.

In conferenza Stato-Regioni era  stato approvato il 24 gennaio 2013 uno standard formativo che doveva essere adottato da tutte le regioni.

Lo standard formativo

Data la diversa tipologia di impianti previsti,  nello standard formativo erano stati individuati quattro moduli specifici a seconda della tecnologia. La durata del percorso formativo era stata stabilita in 80 ore suddivise in 20 per il modulo comune e 60 per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.  La fase teorica consisteva nell’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo, la normativa generale, la tecnica e la sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.  La parte pratica, invece, era da svolgere presso strutture con specifici e approvati requisiti. In conclusione del corso, sarebbe stato rilasciato un Attestato di Qualificazione, reso pubblico dal Fornitore della Formazione.

I destinatari del percorso formativo

I responsabili tecnici delle imprese impiantistiche abilitate secondo il Decreto 37/08 che provvedono all’installazione o manutenzione straordinaria degli impianti in oggetto possono essere divisi in quattro categorie: laureati in materie tecniche specifiche, diplomati o con qualifica conseguita al termine della scuola secondaria, soggetti in possesso di attestato di formazione professionale o operatori senza titolo di studio.

“Proprio in merito ai soggetti destinatari dei corsi c’è la prima grande lacuna del decreto 28”. Questo ci spiega l’Ing. Mariangela Merrone che prosegue cercando di fare chiarezza: “ L’articolo 15 stabiliva che i responsabili tecnici laureati e diplomati avessero già di diritto la qualifica per operare, mentre i soggetti in possesso di attestato di formazione professionale dovevano obbligatoriamente frequentare il percorso formativo regionale per poter essere considerati qualificati.

Non si faceva però alcun riferimento ai responsabili tecnici senza alcun titolo di studio abilitante ma in possesso della sola esperienza professionale, ai quali veniva pertanto preclusa la possibilità di qualificarsi. Non so se si è trattata di una dimenticanza o della ponderata volontà di elevare il livello culturale dell’installatore medio, ma questo poteva di fatto creare un grosso problema. Infatti – puntualizza l’esperta tecnica di Assistal – il decreto andava ad escludere moltissime imprese impiantistiche individuali  già operanti in questo mercato che si vedevano improvvisamente impossibilitate ad installare o fare manutenzione straordinaria su sistemi impiantistici sempre più comuni  quali, per esempio, caldaie a biomassa e pompe di calore”.

L’Articolo 17 del Decreto 63

Proprio per ovviare alle lacune dell’articolo 15 del decreto 28, l’articolo 17 del Decreto Legge 63 del 4 giugno 2013 convertito nella legge 90 del 3 agosto 2013, ha previsto un’importante modifica sostanziale, attraverso l’abrogazione di alcuni commi e la chiara introduzione dell’obbligatorietà  della qualificazione anche per gli installatori senza titolo di studio.

“Purtroppo però – spiega l’Ing. Mariangela Merrone – la legge 90 ha introdotto ulteriori lacune che congelano l’attuazione della norma in quanto scompare il termine del 1° agosto 2013 quale data entro la quale bisognava provvedere all’ottenimento della qualifica, senza alcuna indicazione circa le nuove tempistiche.”

Inoltre, il nuovo articolo  15 modificato dalla legge 90, non chiarisce se anche i responsabili tecnici laureati e diplomati saranno coinvolti dal percorso formativo delineato dalle Regioni e se questo percorso riguarderà soltanto i responsabili tecnici di nuova nomina oppure anche tutti quelli già operanti sul mercato”.

Dal decreto 28 al decreto 63 non ci sono state ulteriori modifiche sulla regolamentazione degli aggiornamenti professionali obbligatori. Essi sono da effettuare ogni 3 anni presso enti accreditati, stabiliti dalle Regioni, che sono tenuti a rilasciare un attestato.

 

Qualifiche, a che punto siamo?

 

Ing. Mariangela Merrone, Responsabile Area Tecnica Assistal.
Ing. Mariangela Merrone,
Responsabile Area Tecnica Assistal.

Ing. Perrone, ci può illustrare in sintesi la situazione attuale?

“Al momento siamo in una condizione di stand-by. Tutti sanno che c’è un obbligo di qualificazione per le attività di installazione e manutenzione di sistemi rinnovabili, ma non si conosce la data di scadenza entro cui provvedervi. Praticamente c’è incertezza su ogni aspetto. Non si sa quando saranno attivati i corsi, a chi saranno rivolti e neppure come saranno articolati, poiché durante un nostro recente incontro in Regione Lombardia abbiamo appreso che potrebbe variare anche lo standard formativo approvato lo scorso anno dalle Regioni in attuazione dell’articolo 15 del decreto 28”.

A chi dovrebbe essere rivolto il percorso formativo?

“Secondo noi sarebbe opportuno che il percorso di formazione professionale coinvolgesse tutti i responsabili tecnici delle imprese impiantistiche, attraverso una necessaria modulazione in termini di ore e contenuti per tener conto del background scolastico e dell’esperienza professionale della persona”.

Quando sarebbe auspicabile attuare il tutto?

“La data di scadenza che il legislatore ci auguriamo stabilisca al più presto, dovrà essere sufficiente per permettere alle imprese di regolarizzare la propria posizione, quindi non troppo ravvicinata. Altrimenti ci ritroveremmo nuovamente nella condizione dello scorso anno in cui il  termine del 1° agosto 2013 era troppo a ridosso dell’uscita dello standard formativo e il numero di operatori da formare e qualificare secondo un percorso formativo articolato in 260 ore non consentiva di poterlo rispettare”.

Che tipo di controlli ci potranno essere sulla reale qualifica dell’installatore?

“Innanzitutto è da precisare che si tratta di una qualifica professionale personale, non aziendale. Pertanto il possesso della qualifica da parte del Responsabile tecnico dell’impresa impiantistica dovrebbe risultare anche dal certificato camerale dell’impresa. Questo consentirebbe al cliente di poter verificare se l’impresa è in possesso della necessaria qualifica oltre che della pertinente abilitazione secondo il Decreto 37/08”.

 

Lara Morandotti