POST-CONTATORE

Pubblicata la UNI 11554:2014, novità per chi opera sugli impianti a gas

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È stata recentemente pubblicata la nuova norma UNI 11554:2014 “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, destinata a tutti gli operatori del post-contatore gas. La norma elaborata dal CIG – si legge sul sito dell’UNI – definisce i requisiti in termini di conoscenza, abilità e competenza, relativi all’attività professionale di coloro che operano sugli impianti a gas combustibili – della 1a, 2a e 3a famiglia secondo la norma UNI EN 437 – di tipo civile alimentati da reti di distribuzione, ossia a coloro che:

  • progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica, mettono in servizio e mantengono in stato di sicuro funzionamento gli impianti alimentati a gas;
  • scelgono, installano, rimuovono, sottopongono a prova o verifica, mettono in servizio e manutengono gli apparecchi a gas e loro componenti.

Nella descrizione dell’attività professionale la norma UNI 11554 definisce tre differenti profili specialistici: responsabile tecnico (Profilo A); installatore (Profilo B); manutentore (Profilo C).

Per ognuno dei profili specialistici sopra elencati, in funzione della portata termica degli apparecchi asserviti e della pressione di alimentazione, sono stati individuati due ulteriori livelli:

1° livello – impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola maggiore di 35 kW (o complessiva maggiore di 35 kW se installati in batteria) e alimentati a pressione non maggiore di 0,5 bar;

2° livello – impianti domestici e similari per l’utilizzazione dei gas combustibili appartenenti alla 1a, 2a e 3a famiglia, a valle del punto di inizio, asserviti ad apparecchi aventi portata termica nominale singola non maggiore di 35 kW.