IMPIANTI IN TRIBUNALE

Quando i lavori eseguiti in autunno provocano danni…

“Il condominio non può essere ritenuto corresponsabile per le infiltrazioni d’acqua in danno di un condomino per il semplice fatto di aver concordato con un’impresa il periodo dell’anno in cui fare lavori sulle parti comuni”. Il principio riportato è stato espresso con la sentenza n. 2363, depositata il 17 febbraio 2012, elaborata dalla Corte di Cassazione, in relazione ad una fattispecie in cui un condominio aveva concordato con un’impresa di eseguire alcuni i lavori in autunno, periodo notoriamente piovoso. I lavori dovevano essere eseguiti sul terrazzo condominiale e la stagione non troppo favorevole aveva determinato infiltrazioni ai danni di uno dei condomini. Secondo la Cassazione di quelle infiltrazioni risponde solo l’impresa che ha il dovere di adottare tutte le cautele necessarie per svolgere lavori di ristrutturazione in qualsiasi periodo dell’anno. Più precisamente, i giudici della Suprema Corte, riprendendo una serie di principi elaborati dalla giurisprudenza, hanno ricordato che in materia di appalto l’appaltatore svolge un’attività che conduce al compimento dell’opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio,” apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato”. Ne consegue che solo l’appaltatore può essere ritenute responsabile dei danni derivanti a terzi nell’esecuzione dell’opera. Il principio espresso non si applica solo quando si ravvisano a carico del committente delle specifiche violazioni come ad esempio aver tralasciato ogni tipo di sorveglianza nella fase esecutiva oppure quando il danno gli sia addebitabile per “culpa in eligendo”, ossia avendo affidato l’opera ad un’impresa che difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative o, quando l’appaltatore in base al contratto o nel concreto svolgimento del contratto sia stato un semplice esecutore di ordini del committente che in tal modo lo ha privato della sua autonomia. Allo stesso tempo l’impresa non è responsabile quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di eseguire il contratto o abbia concordato singole modalità esecutive dell’appalto.