Inquinamento acustico

Quando un impianto di aerazione è troppo rumoroso…

“Alla conduttrice di un palestra all’interno di un plesso condominiale, sono addebitabili le colpe per il fastidio provocato dalla musica e dall’impianto di aerazione. È ininfluente il dato relativo alla «proprietà del locale e degli impianti», poiché ricade sulla persona che li gestisce l’obbligo di adottare le necessarie cautele atte ad evitare che le emissioni sonore provochino fastidio. Ne consegue che la responsabile della palestra è responsabile penalmente per disturbo della quiete pubblica”.

Il principio riportato è stato espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la  sentenza n. 17124 del 17 aprile 2018, relativa ad una fattispecie in cui Tizia era stata condannata dal Tribunale di Pescara alla pena di €300,00 di ammenda in quanto responsabile del reato di cui all’art. 659 c.p. per avere, in qualità di gestore pro-tempore di una palestra ubicata in un edificio condominiale, arrecato disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone mediante la musica e il rumore proveniente dall’impianto di areazione.

Chiamata a intervenire a seguito di ricorso dell’imputata, la Corte di Cassazione nel confermare la decisione del giudice di merito, ha sottolineato che: “i giudici di legittimità hanno evidenziato che se in ordine all’accertamento della fattispecie criminosa, non è necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, occorre ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto”; “accertamento questo che ben può essere effettuato direttamente dal giudice del merito, al quale è consentito fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti” (in tal senso anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 20954 del 25/05/2011).

Premesso che il funzionario dell’ARPA durante i plurimi accessi eseguiti nell’immobile, aveva riscontrato il superamento della soglia dei decibel per l’impianto di areazione e dell’impianto musicale, l’accertamento nel caso in esame si è basato anche dalla deposizione rilasciata dall’amministratore del condominio fondata dalle plurime lamentele raccolte dai vari condomini, della diffusività delle emissioni sonore all’interno dell’intero edificio condominiale.

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