Reverse charge, questo “sconosciuto”…

REVERSE CHARGESono aumentate le operazioni soggette all’applicazione dell’inversione contabile dell’IVA, altrimenti nota come “reverse charge”. Benché possa essere vista come un’inutile complicazione, l’estensione del procedimento costituisce una contromisura rilevante nella prevenzione delle frodi fiscali.

A decorrere dal 1 gennaio 2015 – come previsto dalla Legge di Stabilità – l’inversione contabile dell’IVA, che prima interessava quasi esclusivamente solo l’ambito del subappalto nell’edilizia, va ora a toccare anche il settore impiantistico nel momento in cui tali attività sono relative ad edifici. Il meccanismo è complesso e non del tutto privo di dubbi; è quindi necessario trattarlo per gradi, consigliando sempre di rivolgersi a un bravo commercialista per i dettagli operativi di tipo contabile; quanto riportato in questo articolo, infatti, non ha la pretesa di essere una guida contabile bensì di spiegare in termini semplici in cosa consiste il meccanismo e perché è stato prodotto. Aiuta, anche se non in modo completamente esaustivo, la circolare esplicativa che l’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 27 marzo 2015 disponibile sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Che cos’è e come si applica…

Il meccanismo del reverse charge ha origini lontane nel tempo, ed in particolar modo nell’Art.17 del D.P.R N.633 del 1972, e rappresenta un’eccezione alla regola generale di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Nel’ordinaria applicazione dell’IVA, il debitore di imposta è il soggetto venditore di un bene, il quale, nel cedere il bene, espone l’IVA nel prezzo e la incassa dall’acquirente, e a sua volta la versa nelle casse dell’erario. Semplificando, A emette fattura nei confronti di B, B paga la fattura all’interno della quale è computata l’IVA, A scorpora l’IVA e la versa allo Stato. Se poi B non è un privato ma un’impresa (o titolare di partita IVA), B può chiedere direttamente all’erario il rimborso dell’IVA pagata. Nell’applicazione del reverse charge, invece, il debitore di imposta non è il cedente di un bene (venditore) bensì il cessionario (acquirente), che dovrà versare l’IVA allo stato al posto del cedente. Pertanto A emette fattura nei confronti di B senza imputare l’IVA, e sarà B a dover integrare la propria fattura con l’esposizione dell’IVA.

Perché tante complicazioni?

L’inversione di imposta è stata inserita e ampliata all’interno del nostro sistema fiscale al fine di evitare danni all’erario. Per rendere chiaro un concetto che è tutt’altro che intuitivo, valga il seguente esempio. Supponiamo di applicare la normale disciplina dell’IVA ma che uno dei due attori, ad esempio il venditore, abbia un comportamento fraudolento:

  • A emette una fattura a B del valore di € 1.220,00, ovvero € 1.000,00 netti (valore del bene) + € 220,00 di IVA (22% di imposta di valore aggiunto);
  • B paga ad A la fattura, ovvero € 1.220,00;
  • A incassa il pagamento e dovrebbe versare € 220,00 (IVA) nelle casse dell’erario. Ma A non è onesto e ha deciso di frodare il fisco, pertanto A incassa l’IVA e sparisce (Danno N.1 all’erario – IVA non versata);
  • B, che ad esempio è un’impresa, e che non sa che A non ha versato l’IVA allo Stato, chiede il rimborso d’IVA di € 220,00 e non c’è motivo per cui non venga concesso, dato che è inoppugnabile il fatto che B abbia pagato l’IVA ad A (Danno N.2 all’erario – restituzione di un’IVA mai versata).

Ergo, l’erario non solo non incassa ma ci rimette pure (cosiddette “frodi carosello”). Con il meccanismo dell’inversione d’IVA si segue il principio per il quale tra A (venditore o cedente) e B (acquirente o cessionario), è più affidabile B, in quanto chi compra diventa proprietario di un bene e quindi è più “solido” di chi vende, il quale si libera di un bene. Pertanto si impone per legge che gli obblighi di A vengano spostati in capo a B, che diventerà, dopo la vendita dei prodotti acquistati, il debitore di IVA all’erario. Naturalmente il meccanismo è applicabile se e solo se B, acquirente del bene, si autoqualifica di fronte al proprio fornitore (A) come imprenditore o professionista, ovvero titolare di partita IVA.

Come si gestisce il reverse charge?

Una fattura gestita secondo le regole del reverse charge impone che il cessionario (o acquirente o destinatario della fattura di acquisto) integri la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e dell’importo della propria operazione, registrando il documento sia nel registro degli acquisti ma anche nel registro delle fatture emesse (registro di vendita), rendendo da un lato neutrale l’effetto dell’imposta sull’acquisto e dall’altro impedendo che possa essere utilizzata in deduzione al momento della liquidazione periodica.

La registrazione in vendita, che ha l’essenza di un’autofattura in quanto per “cliente” si intende sé stessi, è un passo necessario perché possa essere tecnicamente realizzata l’inversione dell’IVA; in tal modo, infatti, è il destinatario finale a corrispondere l’IVA all’erario anziché il fornitore. Se non ci fosse stato il reverse charge, infatti, la fattura di acquisto sarebbe stata ad IVA esposta e l’IVA sarebbe stata pagata direttamente al fornitore, al quale sarebbe toccato l’onere, come da normale prassi, di versare l’IVA all’erario. Supponiamo, infatti, che l’impresa B acquisti un bene dal venditore A per un valore di € 100,00 e che tale operazione sia soggetta all’inversione di imposta. A emetterà fattura nei confronti di B del valore del bene, ovvero € 100,00. B dovrà allora operare contabilmente come segue:

  • registrazione in acquisto: Integrerà il valore della fattura con l’IVA sull’acquisto, registrando € 122,00 in AVERE. registrerà il costo della fattura (€ 100,00) in DARE e l’IVA sugli acquisti (€ 22,00) sempre in DARE
  • registrazione in vendita: registrerà in AVERE come ricavo il valore della fattura (€ 100,00). Registrerà in AVERE il valore dell’IVA sulle vendite (€ 22,00). Registrerà in DARE il valore complessivo di € 122,00.

In pratica, il venditore dovrà emettere la fattura senza l’esposizione dell’IVA, indicando la dicitura che la definisce soggetta al reverse charge, ovvero “operazione non soggetta al IVA ai sensi dell’Art. 17 comma 5 del D.P.R. n.633 del 1972”, con il vantaggio di non dover più procedere al versamento dell’IVA; l’acquirente, invece, registrerà l’IVA sia a debito che a credito, con il vantaggio di non dover pagare l’IVA in fase di acquisto e di procedere al versamento solo una volta che il bene è stato alienato al mercato finale. Ma quindi, in caso di reverse charge, lo stato incassa meno IVA ? La prima reazione che si ha quando viene illustrato il regime dell’inversione contabile di imposta è quella di pensare che, con questo meccanismo, lo stato incassi meno IVA rispetto a prima, perché si ha la sensazione che vi sia un meccanismo he consenta di evitare il tributo. In realtà non è così, ovvero l’erario incassa ora quanto incassava prima, minimizzando il rischio di frode fiscale.

Uno strumento per la prevenzione delle frodi fiscali

Benché possa essere vista come un’inutile complicazione, l’estensione del reverse charge costituisce una contromisura rilevante nella prevenzione delle frodi fiscali, in quanto:

  • il cedente (o venditore) non può “dimenticarsi” di versare l’IVA all’erario, in quanto l’onere non cade più in capo a lui;
  • il cessionario (o acquirente) non può a sua volta omettere di annotare l’IVA su registro delle vendite, in quanto contabilmente la registrazione non quadrerebbe.

Vi sono però dei rischi che possono rendere vano lo sforzo del Legislatore. Infatti, nel momento in cui il cessionario (o acquirente) si autoqualificasse come titolare di partita IVA (imprenditori, professionisti) per operazioni che rientrino a pieno titolo nel meccanismo di inversione di imposta, questi potrebbero acquistare beni e/o servizi per uso personale (quindi come consumatori finali) senza che gli venga applicata l’imposta sul valore aggiunto. Il fornitore, infatti, non potrà mai verificare (e non è tenuto a farlo) l’effettivo uso del bene o il destinatario della prestazione. Non si deve infine confondere il meccanismo dell’inversione di imposta con i regimi di esenzione; il reverse charge, infatti, sono operazioni soggette ad IVA, con la particolarità che il cessionario versa l’imponibile al fornitore e l’IVA all’erario.

Stefano Garoni

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