Rumore negli impianti, meglio evitare “grane”

In seguito all’installazione di un impianto di climatizzazione non sono rare le lamentele di chi si sente disturbato dai rumori emessi dalle macchine, spesso dovuti a progettazione e posa “approssimative”…

Installare un impianto può essere un’operazione dai risvolti più complessi del previsto: ne sanno qualcosa gli installatori e i manutentori che hanno avuto, successivamente all’installazione, rimostranze da chi si sentiva disturbato dal rumore emesso, sia che vivesse all’interno dell’edificio in cui era installato l’impianto che all’esterno. Ma vediamo di chiarire un po’ la situazione: in premessa vorrei sottolineare che le leggi italiane sono chiare (pur lasciando ancora qualche piccola zona d’ombra) e che, per ignoranza, spesso, troppo spesso, sono dimenticate finché non esplode, fragorosamente è il caso di dire, “il caso”.

Se parliamo di impianti installati all’interno di un edificio e udibili all’interno di esso la legge alla quale fare riferimento è il Decreto del 05/12/1997. Senza entrare troppo nel merito, mi limito a dire che esiste il limite riferito agli impianti a funzionamento discontinuo (ascensore, impianto idraulico, cancello elettrico) per il quale il valore di rumore che si registra è quello massimo e lo si confronta con il limite, oppure gli impianti a funzionamento continuo (impianti trattamento aria, etc.) per cui si considera il livello di rumore medio.

I valori limite sono molto contenuti e per rispettarli occorre l’attenta progettazione di un capace “ingegnere acustico”, non di un generalista.

Quali i rischi per l’installatore…

Se nel progetto ci si è “dimenticati” del rispetto dei limiti acustici che rischi corre l’installatore? Due tipi di rischi: il primo, tipico italiano, che nel caso in cui si accertasse la violazione della legge ci sarebbe il rimpallo delle responsabilità, dove il progettista direbbe, non senza ragioni, che la non perfetta esecuzione dell’opera è la causa del mancato risultato. La seconda è che la Legge italiana prevede che non vada realizzata un’opera non conforme al disposto legislativo, altrimenti si è “complici”. Quindi l’installatore, vedendo che manca la previsione dell’impatto acustico dell’impianto deve fermarsi e passare il problema ai progettisti oppure occuparsene, avvalendosi di un consulente, egli stesso.

Se l’impianto in questione è esterno all’edificio (es. in copertura) oppure è interno ma molto rumoroso e quindi udibile anche all’esterno dell’edificio allora si fa riferimento al Decreto del 14/11/1997, che fissa limiti assoluti e differenziali. I limiti assoluti sono suddivisi tra il giorno (ore 6-22) e la notte (ore 22-6) e cambiano in funzione di come il Comune ha previsto nel suo “Piano”. I limiti notturni sono di 10 dB(A) più bassi di quelli diurni e quindi di norma più difficili da rispettare ma molto più problematico è il limite differenziale che dice, in sostanza, che di giorno il rumore dell’impianto non può superare di 5 dB(A) il rumore di “fondo” e di notte solo 3 dB(A). E 3 dB(A) in più sono davvero molto pochi!

Siccome l’emissione sonora è classificata dalla legge come un inquinante fisico dell’aria rientra nel penale; ma non è finita. La legge, in questo caso regionale (ad esempio in Lombardia la legge 13 del 2001, art. 7) e varie sentenze di Cassazione dice che anche in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente occorre portare i valori al rispetto dei limiti contenuti nel Decreto del 05/12/1997. Questo significa che se, ad esempio, andate a sostituire un impianto messo in opera prima del 1998, ovvero prima che entrasse in vigore il Decreto del 05/12/1997 (entrato in vigore il 15 febbraio 1998, per l’esattezza) quasi certamente l’impianto nuovo sarà più silenzioso di quello vecchio, non foss’altro perché più moderno. Ma questo non potrebbe bastare in quanto non è sufficiente che l’impianto sia più silenzioso, ma occorre che sia abbastanza silenzioso da rispettare i limiti di legge nel frattempo entrati in vigore.

Sono i dettagli a far la differenza

Non è difficile capire se l’impianto sia stato progettato da “uno del mestiere”; piccoli accorgimenti che fanno la sostanza. Ad esempio i piedini antivibranti, se sono stati oggetto di progettazione, difficilmente saranno in gomma (si veda box), i canali d’aria saranno disaccoppiati dalla macchina e probabilmente a sandwich con interposto strato bituminoso laddove sia necessario un maggiore fonoisolamento. La macchina, inoltre, sarà verosimilmente sovradimensionata per poter funzionare a regimi inferiori (ed in questo modo essere anche più efficiente) e saranno previsti dei silenziatori sulla mandata e ripresa come sull’aspirazione e sullo scarico che non sono mai standard, per tutta una serie di motivi, ma progettati specificatamente per quella installazione ed affidati, nella loro realizzazione, al bravo idraulico impiantista. In generale i canali d’aria o i tubi sono degli ottimi “ponti sonori” che vanno gestiti di conseguenza con silenziatori (i primi) e disaccoppiamenti fatti nei punti “strategici” (i secondi).

In conclusione

Accertatevi sempre che la progettazione dell’impianto sia stata eseguita da un “bravo” ingegnere “Tecnico competente in acustica”, che è la figura professionale che la legge prevede; per “bravo” intendo un ingegnere che non si occupi di vari aspetti della progettazione tra cui anche della progettazione acustica, ma che sia dedicato esclusivamente a questa e quindi che sia uno specialista. Nel caso di dubbi pretendete dai progettisti o, se siete voi ad ideare l’impianto, fatevi sempre affiancare dall’ingegnere acustico perché prevenire è molto più economico che curare dopo. Infine: la certificazione acustica degli impianti, la “CE 14/2000” non attesta in nessun modo che un impianto possa essere posizionato ovunque ma solo che l’impianto soddisfa alcuni requisiti di emissioni sonore che la norma prevede.

I PIEDINI ANTIVIBRANTI
Frequentemente le macchine poste in copertura di un fabbricato sono appoggiate su piedini antivibranti in gomma che, nella realtà, antivibranti non sono, se non in misura minima. Questo determina spesso la trasmissione del rumore per via solida ai piani sottostanti. I piedini in gomma, dalla efficacia limitata e decrescente nel tempo perché sensibili all’azione atmosferica e solare, possono essere accettabili solo nei casi in cui la macchina poggi al suolo o su un solaio estremamente pesante (in kg per mq) rispetto alla massa per mq della macchina stessa. In tutti gli altri casi occorre “sospendere” letteralmente la macchina su sospensioni a molla, non ammortizzate. Si tratta di molle opportunamente tarate e aventi un coefficiente elastico dipendente dalla massa della macchina per piedino di appoggio. Queste molle sono solitamente abbastanza flessibili e ciò significa che la macchina, nel suo funzionamento, ondeggia di un moto armonico infinito. Di conseguenza, tutti i vincoli della macchina (tubi, canali) devono essere di tipo flessibile in modo da non ostacolare in nessun modo il funzionamento della macchina in movimento e a loro volta di non rischiare di essere spezzati. Un macchina così sospesa annulla del 99% le vibrazioni trasmesse ai propri piedi e, di conseguenza, il disturbo a chi sta sotto di essa.
RILEVAZIONI FONOMETRICHE ESEGUITE DA EZIO RENDINA

Autore: Ezio Rendina

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