MERCATO

Teleriscaldamento in Italia, trend e stato dell’arte

Con Provvedimento n. 24817 del 5/3/2014 l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato AGCM (AGCM) ha pubblicato l’indagine conoscitiva sul settore del teleriscaldamento (TLR). Scopo principale dell’indagine, iniziata nel dicembre 2011, era inquadrare il servizio di teleriscaldamento sotto un profilo giuridico e verificare l’esistenza di criticità concorrenziali nel settore (modalità di determinazione del prezzo del calore, incentivazioni concesse, facilitazioni dell’allacciamento alla rete di TLR e alle difficoltà di disconnessione, etc.), anche per valutare l’opportunità di interventi antitrust tesi a ristabilire condizioni concorrenziali.

La recente pubblicazione dell’Indagine conoscitiva sul teleriscaldamento individua lo stato dell’arte e alcune significative tendenze in Italia, ma segnala come restano ancora irrisolti alcuni nodi centrali per questo tipo di servizio.

La situazione italiana

Particolarmente sviluppato nei paesi scandinavi e baltici, il teleriscaldamento è poco diffuso in Italia. Le reti TLR servono attualmente il 4÷5% della popolazione nazionale e soddisfano circa il 5% della domanda di calore. Le regioni più servite sono Lombardia (45%), Piemonte (27%) ed Emilia Romagna (14%). La maggiore concentrazione (in metri cubi per abitante) si registra in Piemonte (16,7), Trentino Alto Adige (16,5), Lombardia e Valle d’Aosta (13,0) ed Emilia Romagna (9,5). Tra il 2000 e il 2011 la volumetria allacciata è passata da 109,8 a 260,3 milioni di metri cubi, con un tasso di crescita annua del 7,5%.

Secondo stime dell’Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU), nel 2011 erano in attività almeno 200 reti TLR, la maggior parte delle quali è di dimensione medio-piccola (meno di 5 milioni di metri cubi allacciati) ed è alimentata prevalentemente o esclusivamente a biomasse (esclusi i rifiuti soli urbani).

Le reti più grandi sono invece prevalentemente alimentare a metano, mediante cogenerazione affiancata dalla produzione di calore mediante combustione dei rifiuti solidi urbani (termovalorizzazione). Si registra l’impiego di tecnologie alternative integrative a Ferrara (geotermia) e a Milano (pompe di calore).

In termini percentuali, la cogenerazione da combustibili fossili (30% della capacità installata) fronteggia circa la metà della produzione di calore, mentre le fonti rinnovabili e le pompe di calore (10% della capacità ) hanno contribuito per oltre un quinto del calore generato. Il resto è appannaggio delle caldaie di integrazione e riserva a combustibili fossili (60% della capacità).

Norme, tecnica ed economia

Le norme italiane prevedono che gli edifici di nuova costruzione distanti non più di 1 km da una rete TLR siano predisposti per l’allacciamento. L’obbligo di connessione sussiste, di fatto, per gli interventi di edilizia popolare realizzati dagli enti competenti. Secondo il D.Lgs. 28/2011 art. 11, gli edifici nuovi o sottoposti a rilevante ristrutturazione possono non rispettare la quota percentuale di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione del calore nel caso di allacciamento a una rete TLR che ne copra l’intero fabbisogno termico, acqua calda sanitaria compresa, anche se centrale TLR è alimentata da un impianto a combustibili fossili.

Poiché la temperatura del fluido termovettore decresce esponenzialmente al crescere della lunghezza percorsa nelle tubazioni, il bacino d’utenza di una centrale di generazione asservita a una rete TLR è limitato (al massimo alcune decine di chilometri. In Italia, le cosiddette “perdite di rete” sono pari, in media, al 15%.

Tali perdite non dipendono solo dai fattori fisico-tecnici (isolamento termico delle tubazioni, attrito del fluido, etc.) ma anche dalla “densità termica”, ovvero dalla distribuzione della domanda di calore lungo la rete . In generale, il costo di distribuzione diminuisce al crescere della densità termica della rete.

Una densità termica di 2,5 MWh/m è ritenuta economicamente sostenibile. È il caso, ad esempio delle reti di Milano e Brescia (3,9 MWh/m) e Torino (3,5 MWh/m), mentre le reti urbane e montane registrano valori anche inferiori a 2 MWh/m, perciò la loro economicità è legata a contributi in conto capitale e all’incentivazione dell’elettricità prodotta mediante cogenerazione.

In questi casi, la produzione di calore non può essere considerata un mero sottoprodotto della produzione di elettricità, sia perché la prima determina una riduzione dell’efficienza della seconda, sia perché le esigenze dei rispettivi cicli di produzione sono differenti.

Nel 2011, il costo industriale di un MWht prodotto da un impianto di generazione di calore a gas naturale e fornito all’utenza è stato in media di circa 41,5 €, ovvero 49,9 €/MWht considerando la perdita media di rete, mentre nel caso dell’impiego di biomasse legnose tale costo non è risultato inferiore a 36,19 €, ovvero 51,74 € con una perdita media di rete del 25% (tipica di questo tipo di impianti).

“Qualificazione” del servizio, il punto di vista del CTI – Comitato Termotecnico Italiano

La problematica principale da affrontare era quella legata alla qualificazione del teleriscaldamento (TLR), per alcuni riconducibile al settore dei servizi pubblici locali (SPL), per altri classificabile come prestazione economica svolta in regime di libera concorrenza.

Va subito detto che tale nodo, purtroppo, non viene risolto in modo univoco dall’indagine conoscitiva, a causa della complessità delle varie situazioni che si sono venute a creare nel tempo. Tuttavia, vengono forniti degli elementi che consentono una migliore valutazione delle diverse casistiche e sottolineata la necessità di una opportuna normativa che regoli il settore.

L’AGCM definisce il teleriscaldamento come “un sistema a rete, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, destinato alla fornitura di energia termica (nella duplice valenza di “caldo” e “freddo”), prodotta in una o più centrali, ad una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, ai fini di climatizzazione di ambienti e di produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario, sulla base di contratti di somministrazione e tale da consentire, nei limiti di capacità del sistema, l’allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione”.

L’AGCM stabilisce poi che “L’eterogeneità delle situazioni richiede dunque un intervento pubblico differenziato, limitato tuttavia agli obblighi di servizio pubblico ritenuti necessari a livello locale per raggiungere i livelli prestazionali desiderati. In altri termini, si ritiene che i meccanismi di mercato operanti nel settore, supportati da un’appropriata regolamentazione, siano idonei ad assicurare il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’accesso a prezzi ragionevoli e trasparenti ad un servizio di TLR offerto secondo standard elevati di qualità, continuità e sicurezza. In particolare, laddove il mercato – attraverso la concorrenza (ex ante) tra sistemi di riscaldamento – sia in grado di assicurare, ad esempio, prezzi accessibili, gli obblighi di servizio pubblico devono essere limitati ad altre prestazioni, quali l’universalità della connessione e la continuità della fornitura.”

Una cosa è oggi evidente agli operatori: in sede di progetto va chiarito con gli Amministratori locali il tipo di inquadramento del servizio. Un aspetto spesso sottovalutato nel passato, specie per le piccole reti, oggi diffuse nelle zone di montagna.

Sebastiano Puglisi