IMPIANTI IN TRIBUNALE

Vizi progettuali dell’impianto termico, responsabilità

impianto

“Il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi derivino dal mancato rispetto del progetto, ma anche qualora i vizi derivino da carenze progettuali. Infatti, è obbligo del direttore dei lavori controllare che le modalità dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali”. Il principio riportato è stato espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 988 del 27 giugno 2014, in relazione ad una controversia scaturita da lavori di progettazione ed installazione di un impianto termico, con generatori a pompa di calore. Più precisamente, i committenti di detto impianto in conseguenza del suo non corretto funzionamento e sul presupposto dell’erroneità del progetto, decidevano di chiamare in giudizio il progettista chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Quest’ultimo a sua volta chiamava in garanzia la sua assicurazione per essere manlevato in caso di condanna e la varie figure che a vario titolo avevano avuto un ruolo nella vicenda, da lui indicati come diretti responsabili dei danni lamentati da parte attrice: ossia l’appaltatore, l’architetto direttore dei lavori e il fornitore dei generatori a pompa di calore. Posizione condivisa, dal Tribunale di Reggio Emilia che analizzato il caso, ha condannato tutti i convenuti a risarcire il danno subito dal committente. In particolare, secondo il giudice “il progettista deve rispondere in solido con l’appaltatore sia nel caso in cui egli si sia accorto degli errori e non li abbia tempestivamente denunciati al committente, sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli stessi, lo avrebbe potuto fare con l’uso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche”. In tal senso, vengono invocati orientamenti giurisprudenziali secondo i quali “rientra infatti tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso (Cass. n. 3932/2008), e che l’obbligazione dell’appaltatore è qualificata come di risultato (da ultimo, cfr. Cass. n. 8016/2012)”. Per quanto attiene il fornitore dei generatori a pompa di calore il Tribunale di Reggio Emilia, ha chiarito che anche lui deve rispondere dei danni cagionati alla committenza perché nel caso di specie, “non si è limitato a vendere il materiale, ma ha proceduto ad un sopralluogo senza segnalare le evidenti carenze funzionali e l’impossibilità del corretto funzionamento dei macchinari”. Infine il direttore dei lavori è stato ritenuto responsabile in solido con il progettista e l’appaltatore sulla base del principio sopra riportato.