CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Dal Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti sull’APE

Con l’entrata in vigore del Decreto legge del 4 giugno 2013 n. 63, che ha recepito la Direttiva europea 2010/31/UE (la cosiddetta direttiva degli “edifici ad energia quasi zero), l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Secondo l’articolo 4 del Decreto stesso però, l’APE sarà in vigore solo dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico avrà stabilito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche e adeguato le linee guida nazionali. Per dissolvere i dubbi espressi da numerosi operatori del settore in merito a tale fase transitoria, il Ministero ha pubblicato una circolare di chiarimento, che stabilisce che per la redazione dell’APE restano al momento confermate le modalità di calcolo già utilizzate per l’ACE.

Pertanto fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, occorre redigere l’APE secondo le modalità di calcolo del DPR 59/2009 e delle specifiche norme tecniche (UNI TS 11300 parti 1,2,3,4 e CTI 14/2013) ad eccezione che nelle Regioni con proprie disposizioni normative in materia, che dovranno continuare a essere applicate.