È stato firmato lo scorso 27 settembre il decreto attuativo del Bonus Idrico, conosciuto anche come Bonus Rubinetti. Il provvedimento, previsto dall’ultima legge di Bilancio (legge 178/2020) e finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e ridurre gli sprechi di acqua, è stato firmato dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ufficializzando così i beneficiari e i criteri necessari per farne richiesta.
Bonus Idrico: cosa comporta e come richiederlo
Come si legge dal sito del MiTE, il bonus può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021. Il bonus idrico sarà usufruibile relativamente a interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
A ciascun beneficiario sarà riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari dovranno presentare istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.
Gli interventi per i quali è possibile richiedere il Bonus Idrico
Tra i principali interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione richieste
Infine, all’atto della registrazione, il beneficiario dovrà fornire le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.