Nel caso in esame, tizio, il quale aveva condotto in locazione un’unità immobiliare per l’esercizio di un’attività commerciale, impugnava dinnanzi alla Cassazione la sentenza emessa in secondo grado, la quale respingeva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti del condominio che aveva negato l’autorizzazione a installare una canna fumaria a servizio dell’unità immobiliare condotta in locazione per l’esercizio della propria attività.
La Corte, cassando la sentenza, ha richiamato il principio di diritto secondo cui: “La locazione a terzi di una unità immobiliare compresa in un edificio in condominio pone il conduttore in una posizione non diversa da quella del proprietario in nome del quale egli detiene il bene. Il conduttore può, al pari del suo dante causa, liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell’edificio, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell’unità immobiliare oggetto della locazione e purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condomini.
Gli è quindi consentito apporre targhe, insegne e installare una canna fumaria funzionale all’esercizio dell’attività commerciale cui sia adibito l’immobile locato. L’esercizio di tali facoltà, se compatibili con i limiti dell’art. 1102 c.c., non è soggetto ad autorizzazione assembleare (fatte salve eventuali clausole del regolamento che la richiedano), rientrando nella facoltà che derivano, in capo al locatore, dall’appartenenza delle parti comuni e che, in virtù della locazione, sono consentite anche conduttore.
Alla eventuale autorizzazione ad apportare tale modifica concessa dall’assemblea può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell’inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini a tale tipo di utilizzazione. (Cass. Civ ord n. 21483/2024).