Il libretto d’impianto e le pompe di calore

librettoQuali sono gli obblighi per i proprietari delle pompe di calore – e quale il ruolo degli installatori – nella redazione del libretto e del registro delle apparecchiature e nella conduzione dei controlli periodici?

La normativa italiana sugli impianti termici prevede l’obbligo di tenere e redigere il cosiddetto libretto di impianto e una novità è intervenuta con il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 74/2013 che ha reso obbligatorio il libretto per tutti gli impianti di climatizzazione con pompe di calore e condizionatori d’aria anche di piccola potenza, purché fissi. Queste macchine possono contenere gas fluorurati a effetto serra (F-gas) per cui risulta obbligatorio tenere anche il registro dell’apparecchiatura. Abbiamo chiesto il supporto di Assoclima, l’Associazione dei Costruttori di Sistemi di Climatizzazione federata ad Anima (Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia ed Affine) per spiegare quali sono gli obblighi per i proprietari delle pompe di calore nella redazione di libretto e registro e nella conduzione dei controlli periodici.

Libretto d’impianto, quando è obbligatorio

Come si diceva all’inizio, il libretto d’impianto è obbligatorio per gli impianti termici: impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia e impianti costituiti da macchine frigorifere (climatizzatori estivi e pompe di calore, con o senza produzione di acqua calda sanitaria), installate in modo fisso in un edificio, senza limiti di potenza. L’obbligo vale quindi anche per i condizionatori split con una potenza minima. Dal 2015 il libretto degli impianti termici deve essere conforme a quanto stabilito dal Decreto del 10 febbraio 2014: l’eventuale libretto già esistente va conservato assieme a quello nuovo, che deve essere compilato e trasmesso al Catasto termico regionale dal manutentore in occasione del primo controllo (può essere trasmesso on-line nelle Regioni dotate di questo servizio). Nel caso dei nuovi impianti o per quelli ristrutturati, questo compito spetta all’installatore. A sua volta il Catasto regionale rilascerà l’apposito codice catastale identificativo da apporre sul libretto. Installatore e manutentore devono essere abilitati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 37/08.

Responsabilità e mansioni

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici dipende dalle caratteristiche dell’impianto stesso: l’amministratore di condominio se si tratta di un impianto termico centralizzato; il proprietario dell’immobile per case monofamiliari o impianti autonomi; l’inquilino per impianti termici autonomi in immobili in affitto; il terzo responsabile qualora esso sia previsto. Il responsabile d’impianto ha l’obbligo di far compilare il libretto, su cui vanno riportate le seguenti informazioni:

  • tipologia intervento: nuova installazione, ristrutturazione, sostituzione generatore;
  • dati del responsabile impianto;
  • dati impianto: ubicazione, caratteristiche tecniche, componenti, eventuali consumi di combustibile se rilevabili tramite contatori, ecc.;
  • eventuali interventi di riparazione/sostituzione componenti; elenco interventi di verifica dell’efficienza energetica dell’impianto (se previsti per legge);
  • dati soggetto incaricato dal responsabile.
Il controllo dell’efficienza energetica

L’obbligo di controllo di efficienza energetica ricade sugli impianti per climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale pari o superiore a 12 kW. La potenza dell’impianto si calcola come la somma delle potenze utili delle macchine frigorifere che agiscono sullo stesso sistema di distribuzione. L’obbligo di trasmissione del rapporto di efficienza energetica da parte dell’installatore o del manutentore ha le scadenze temporali definite in tabella.

DEROGHE ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
«Il grosso limite oggi è che non tutte le Regioni hanno creato il proprio Catasto, che invece è un obbligo di legge in base al DPR 74/2013 – afferma Walter Pennati di Assoclima -. Regioni come la Lombardia e il Piemonte lo hanno istituito da diversi anni, in altre (come la Campania) è stato istituito da pochi mesi. Inoltre, certe Regioni chiedono dei dati supplementari nel libretto d’impianto. È il caso della Lombardia, che richiede di fornire anche il punto di fornitura di elettricità e del gas e i dati catastali degli immobili. D’altra parte alcune regioni hanno introdotto delle deroghe alla legislazione nazionale: in Lombardia, il libretto non è obbligatorio per impianti al di sotto dei 12 kW. Questo vuol dire, in altre parole, che in Lombardia i piccoli impianti di climatizzazione possono o non possono essere denunciati. Paradossale la situazione di Regioni che, pur in mancanza di una deliberazione regionale, sul proprio sito web hanno pubblicato delle FAQ di senso opposto a quello delle FAQ ministeriali».
Clicca qui e scarica la guida di ASSOCLIMA

Gli F-gas e il registro delle apparecchiature

Entro il 31 maggio di ogni anno, va presentata al ministero dell’ambiente una dichiarazione sulle emissioni in atmosfera di gas fluorurati nell’anno precedente in base ai dati del registro dell’apparecchiatura.

Dal 2015 è in vigore il nuovo Regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas) n. 517/2014 che stabilisce l’obbligo di far eseguire controlli periodici di verifica delle perdite di gas refrigerante e la tenuta del registro per le apparecchiature fisse di climatizzazione estiva e delle pompe di calore contenenti quantitativi di gas refrigerante a effetto serra (HFC – carica di refrigerante) pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente o 10 tonnellate di CO2 equivalente se ermeticamente sigilliate.

Il registro è compilato da un tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante che possegga i requisiti professionali del DM 37/08 e la certificazione F-gas con relativo numero di patentino (persone e aziende certificate a livello nazionale sono consultabili sul sito http://www.fgas.it). Sul registro vanno riportati i dati seguenti:

  • dati identificativi dell’operatore;
  • dati identificativi dell’impianto e delle singole dell’apparecchiature: ubicazione, caratteristiche tecniche, componenti, ecc.;
  • dati identificativi dell’azienda certificata F-gas;
  • elenco degli interventi di manutenzione relativi ai controlli periodici delle perdite di refrigerante e finalizzati al contenimento delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera.

In funzione dei quantitativi di gas contenuti nelle macchine, sono stati introdotti gli obblighi elencati in tabella.

Il sistema di rilevamento delle perdite

Il sistema di rilevamento delle perdite è obbligatorio solo per dei quantitativi di gas refrigerante superiore a 500 tonnellate di CO2 equivalente. Entro il 31 maggio di ogni anno, deve essere presentata al Ministero dell’Ambiente una dichiarazione sulle emissioni in atmosfera di gas fluorurati nell’anno precedente in base ai dati del registro dell’apparecchiatura. «Questa dichiarazione è obbligatoria per macchine con carica di refrigerante superiore ai 3 kg, in attesa che la legislazione nazionale recepisca il nuovo Regolamento europeo F-gas – spiega Walter Pennati –. Queste macchine hanno in genere delle potenze superiore ai 10-12 kW e nel caso dei condizionatori split sono quelli di taglia maggiore, che vengono installati negli esercizi commerciali o nel terziario, mentre nel caso del residenziale siamo praticamente al limite superiore della potenza».

Sono previste delle sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 100.000 euro per la mancata, incompleta o inesatta predisposizione del registro, la mancata o incompleta dichiarazione F-Gas e la mancata verifica delle perdite di refrigerante.

    Richiedi maggiori informazioni










    Nome*

    Cognome*

    Azienda

    E-mail*

    Sei un professionista del settore? No

    Professione*

    Provincia*

    Telefono

    Messaggio*