Il Tribunale di Ferrara ha accolto la domanda di un condominio che lamentava la presenza, nella compagine condominiale, di un soggetto costantemente moroso per quanto riguarda le spese di riscaldamento centralizzato e spese comuni in genere.
La domanda del condominio rivolta al Giudice di prime cure era volta ad ottenere l’autorizzazione a sospendere l’erogazione del servizio condominiale di riscaldamento nei confronti dell’abitazione di proprietà del suddetto condomino che risultava di fatto debitore di oltre un semestre di spese ai sensi dell’art. 63, terzo comma, disp. att. cod. civ.
Il Giudice di prime cure, verificata la morosità persistente ed i requisiti di legge, ha dunque autorizzato la cessazione e interruzione del servizio per tale soggetto in assenza di corresponsione del dovuto e degli arretrati inerenti alle spese comuni.
Il Tribunale, dunque, da un lato è intervenuto fornendo l’autorizzazione necessaria alla sospensione del servizio, e dall’altra ha statuito quale principio di diritto già consolidato l’importanza del non ledere i diritti degli altri condomini con comportamenti lesivi del bene condominiale comune anche attraverso la corresponsione solidale delle spese dovute.
(Tribunale di Ferrara sentenza del 7 maggio 2025, n. 444)