Lastrico solare di proprietà privata e difetto di impermeabilizzazione

Con la sentenza n. 9033 del 2025 la Corte di Cassazione, confermando la sentenza emessa dal giudice di secondo grado, ha rigettato il ricorso promosso da un condominio, il quale riteneva che il giudice avesse errato nel ritenerlo unico soggetto responsabile per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del lastrico solare di proprietà esclusiva di alcuni condomini.

Riteneva infatti il condominio che i danni da infiltrazioni fossero dovuti alla scarsa impermeabilizzazione della parete esterna della loggia e di conseguenza alcuna responsabilità poteva essere ascritta al condominio essendo la loggia di proprietà privata.

La Corte di Cassazione ha sostanzialmente richiamato quando affermato dalla Corte d’appello ossia che:

dalle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo emergeva che i danni lamentati dagli attori, consistenti in fessurazioni nella pavimentazione del terrazzo di loro proprietà, costituente lastrico solare, e in parte della loggia coperta ivi esistente, erano dovuti alla scarsa tenuta, per vetustà, della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo stesso, escludendo cause riconducibili ai proprietari.

Ha altresì aggiunto che:

la circostanza che una parte del terrazzo sia coperta e dunque rappresenti, tecnicamente, una loggia o un balcone incassato, non incide sulle cause delle infiltrazioni, che rimangono identiche, stante l’unicità della pavimentazione e della guaina sottoposta ad essa, la cui insufficiente tenuta deve essere addebitata al condominio”.

Alla luce di ciò il ricorso veniva respinto e conseguentemente veniva confermata la responsabilità del condominio.

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