Quando sussiste la legittimazione del singolo condomino?

Nel caso in esame, il proprietario di un’unità abitativa ubicata in un complesso condominiale citava in giudizio un altro condomino proprietario dell’appartamento sovrastante, in quanto ritenuto responsabile dei danni causati al proprio immobile a causa delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento del convenuto.

Chiedeva pertanto al Tribunale il risarcimento dei danni patiti. Il giudice di primo grado accolse la domanda del condomino mentre la Corte d’Appello, accogliendo l’eccezione di carenza della legittimazione passiva proposta dal convenuto, il quale riteneva che la causa dovesse essere esperita nei confronti del condominio, riformava la sentenza.

Il condomino propose ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione la quale, in riforma della sentenza emessa dal giudice di secondo grado, accoglieva il gravame affermando che: “in caso di azione ex art. 2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 cod. civ., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell’intero condominio”. (Cass. Civ. ord n. 26521/2024).

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