
Nel caso in esame, alcuni condomini citavano in giudizio i codomini vicini affinché venisse accertata la violazione delle distanze con conseguente condanna dei convenuti all’arretramento dei serbatoi e tubi sino a distanza legale e al risarcimento dei danni.
Lamentavano difatti gli attori, che i convenuti avevano installato, sul lastrico solare dell’immobile di loro proprietà, due serbatoi di acqua potabile collegati con l’appartamento sottostante con relativi tubi di carico e scarico, in violazione dell’art. 889 cod. civ.
Il tribunale rigettava le domande, di contro la corte d’appello riformava la sentenza ritenendo applicabile il limite sulle distanze cui all’art 889 c.c. ritenendo operante la presunzione di pericolosità delle tubature.
Venne pertanto proposto ricorso in cassazione la quale, con sentenza n. 21827/2024 ha rilevato che la presenza costante di acqua nelle tubazioni, anche se l’erogazione avviene solo all’occorrenza, è sufficiente a considerarle soggette al limite sulle distanze cui all’art 889 c.c.
Ha rilevato come l’utilizzo saltuario dei serbatoi è un particolare irrilevante e che la potenziale attitudine delle tubazioni ad arrecare danno alla proprietà vicina rende legittima l’applicazione della norma.