Allaccio abusivo all’impianto idrico: è responsabile il condominio?

allaccio abusivo all'impianto idricoNella sentenza in commento, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito ad una vicenda riguardante l’allaccio abusivo all’impianto idrico della rete pubblica.

Nello specifico, la società di gestione dell’impianto idrico citava in giudizio il condominio Alfa affinché venisse accertata la responsabilità dello stesso per aver beneficiato del servizio idrico pubblico, con un allaccio abusivo alla condotta, senza aver sottoscritto con tale società alcun contratto. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni patiti.

Il Tribunale accolse la domanda della società mentre la corte d’appello ha riformato tale sentenza rilevando non solo la carenza di responsabilità del condominio ma altresì dell’amministratore il quale non avrebbe mai potuto vietare, per far cessare l’azione illecita, l’utilizzo delle tubature idriche condominiali. Difatti, secondo il giudice di secondo grado, esula dai compiti e dai doveri dell’amministratore quello di vietare l’utilizzo di un servizio comune.

Allaccio abusivo all’impianto idrico: la sentenza definitiva della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, non condividendo la decisione della corte d’appello ha cassato la sentenza disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello. Difatti ha affermato che l’allaccio abusivo: “costituisce di per sé un illecito di cui non può non rispondere il condominio nella sua interezza ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e che tale illecito si configura come illecito permanente produttivo di danni del quale deve rispondere il condominio finché non cessa l’illecito. L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini” (Cass. Civ. ord. 23823/2022).