Ascensore, quando è legittima la rimozione?

 

Nel caso di specie Alfa ha agito in giudizio nei confronti di Beta affinché quest’ultimo fosse condannato al ripristino della situazione di fatto in cui si trovava l’edificio condominiale, reinstallando l’ascensore al servizio del condominio. Il tribunale ha accolto la domanda di Alfa e Beta, impugnando dinnanzi alla Corte di appello di competenza la sentenza, ha rappresentato che l’ascensore oggetto di contenzioso era stato realizzato dopo la costruzione dell’edificio a spese di Alfa e che l’utilizzo agli altri condomini era concesso a titolo di cortesia.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame ritenendo come l’ascensore rientrasse tra i beni compresi nella presunzione di condominialità ai sensi dell’art 1117 c.c. Avverso tale pronuncia Beta ha proposto ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità, discostandosi dalla pronuncia impugnata ha affermato che: “l’installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio costituisce innovazione, che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’art 1136 c.c. oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così diventando l’impianto di proprietà comune. Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l’innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune conseguente alla realizzazione dell’ascensore, non sia stata approvata in assemblea, essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera” (Cass. Civ. 10850/2020).

Alla luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione, in caso di ascensore installato dopo la costruzione dell’edificio condominiale su iniziativa di alcuni condomini, il bene non rientra nella proprietà di tutto il condominio ma solo di coloro che abbiano disposto l’installazione a loro spese, di conseguenza un’eventuale rimozione da parte degli stessi è da considerarsi legittima.

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