Assenza del cappotto termico – Grave difetto dell’opera ex art. 1669 c.c.

cappotto termicoNel caso in esame, gli abitanti di un complesso immobiliare hanno citato in giudizio Tizio, venditore e appaltatore del medesimo complesso, affinché venisse condannato al risarcimento dei danni non avendo provveduto a realizzare il cappotto di isolamento termico nell’edificio.

Cappotto termico assente: la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ritenendo come tale vizio rientrasse nella disciplina di cui all’art. 1669 c.c., ha affermato che: “configurano gravi difetti dell’edificio, a norma dell’art. 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte e anche se incidenti su elementi secondari e accessori dell’opera (nella specie, trattandosi di difetti costruttivi nella temperatura delle pareti esterne dell’edificio in condominio, causa una riduzione del 50% della resistenza termica), purché tale da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”. (Cass. civ. ord n. 22093/2019).

Sostanzialmente la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per rientrare nella disciplina di cui all’art. 1669 c.c., si debbano valutare le conseguenze che possono derivare dal vizio lamentato e non rapportare la gravità dello stesso alla sua isolata consistenza o alla sua modesta entità in rapporto all’intera costruzione.

    Richiedi maggiori informazioni










    Nome*

    Cognome*

    Azienda

    E-mail*

    Sei un professionista del settore? No

    Professione*

    Provincia*

    Telefono

    Messaggio*