La sentenza in esame trae origine da una vicenda in cui un soggetto citava in giudizio un altro condomino affinché venisse accertata la proprietà di alcuni beni, tra cui una canna fumaria, un comignolo e un muro chiedendo che venisse appurato l’illegittimo utilizzo da parte del convenuto.
Il tribunale accertava la comproprietà del muro e l’illegittimo utilizzo da parte del convenuto degli altri bene inibendone l’utilizzo. Impugnata la sentenza la Corte d’appello accoglieva in parte le domande del convenuto eliminando l’ordine di inibizione dell’uso della canna fumaria.
Veniva pertanto proposto ricorso in Cassazione e tra i motivi di impugnazione della sentenza si rilevava come la Corte d’appello avesse trascurato di valutare la circostanza secondo cui l’utilizzo del camino da parte del convenuto e il relativo collegamento alla canna fumaria, potesse pregiudicare la stabilità dell’edificio come evidenziato dalla stessa c.t.u.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato, ha affermato che: “l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non ne alteri il decoro architettonico e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, evenienza che si è verificata nel caso di specie per come accertato con le c.t.u. a seguito dell’intervento di parziale demolizione del pilastro avvenuta dal lato della proprietà Orizio, perciò obbligato a procedere al ripristino della condizione di sicurezza.”
(Cass. Ord. n. 30972/2023).