Canoni di concessione dei Comuni per gas naturale

canoni di concessione gasSecondo la giurisprudenza di merito (in particolare del Tribunale di Verona), l’art 14 comma 7 d.lgs 164 del 2000 che prevede che: “il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”, deve trovare applicazione non solo nelle gestioni “ a regime”, quelle cioè affidate con gara ai sensi del comma 1 art 14 D. lgs 164 del 2000, ma anche alle gestioni “transitorie”, ovvero quelle riferite alla gestione del servizio di distribuzione del gas.

La sentenza in questione stabilisce che la possibilità riconosciuta ai Comuni di incrementare il canone fino al 10% sul vincolo dei ricavi di distribuzione non ha natura sostitutiva del canone pattuito contrattualmente, ma consente alle amministrazioni comunali di “incrementare” il canone di concessione già “dovuto” qualora sia inferiore o assente e limitatamente al periodo utile per l’individuazione del nuovo gestore.

Nel medesimo senso la Corte d’Appello di Venezia che con sentenza 1673 del 2022 ha statuito sull’appello, confermando pienamente il provvedimento del giudice di primo grado e la correttezza del canone. (Corte Appello di Venezia sentenza 1673 del 2022).