Cappotto termico e piano regolatore generale del Comune

Cappotto termico e piano regolatore generale del comuneLa vicenda in questione origina da un ricorso presentato da una proprietaria di un immobile, impugnava innanzi al Tar Lombardia l’ordinanza con la quale Comune le ordinava la rimozione del cappotto termico realizzato su parte dell’edificio.

Il Comune sosteneva che l’attività era illegittima, in quanto non prevista e non consentita dal piano regolatore generale del Comune. Riteneva, inoltre, che il cappotto termico, avrebbe ridotto le distanze minime tra edifici necessitando dunque di accordo e benestare dei vicini.

Cappotto termico e piano regolatore generale del comune: la sentenza del TAR

Al riguardo, il Tar ha invece evidenziato come l’art. 119 del Decreto Rilancio ha statuito che gli interventi di isolamento termico riguardanti parti strutturali dell’edificio, costituiscono mera manutenzione straordinaria qualora non comportino demolizione.

In tal caso, dunque, secondo il Tar tali lavori strutturali possono essere in ogni caso eseguiti a seguito di semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata non comportando demolizioni e non necessitando dunque di specifica indicazione del piano regolatore del Comune.

(Tar Lombardia sezione distaccata di Brescia Sentenza n. 215 del 03 marzo 2022).