Il TAR Toscana, con una recente sentenza del 2025, ha stabilito che, in materia di cappotto termico che abbia un determinato spessore che provochi uno sconfinamento minimo su suolo pubblico, non sia automaticamente da ritenersi illegittimo tale sconfinamento qualora non pregiudichi concretamente il suolo pubblico o la parte comunque di competenza dell’ente pubblico.
Al riguardo, dunque, in caso competente sia il Comune, quest’ultimo non potrà opporsi alla messa in opera del cappotto termico, a meno che non provi concretamente un effettivo danno reale.
Difatti, anche in tal caso, viene in rilievo la necessità di bilanciare adeguatamente l’interesse pubblico all’efficientamento energetico con la proprietà privata e trarne delle conclusioni che soddisfino entrambi gli interessi in gioco.
Pertanto qualora l’opera, pur avendo il requisito dell’efficientamento energetico, sia concretamente lesiva dell’area circostante creando un effettivo nocumento, potrà eventualmente essere rimossa o ci si potrà opporre alla relativa costruzione.
(TAR TOSCANA sentenza n. 1034/2025)


