Cappotto termico su suolo pubblico

Cappotto termicoIl ricorrente impugnava dinnanzi al TAR di competenza il provvedimento di diffida a demolire opere abusive su suolo di proprietà del comune emesso dalla pubblica amministrazione.

Nello specifico il ricorrente, previo deposito di CILA, provvedeva ad eseguire alcuni interventi sulla propria unità immobiliare, tra cui la coibentazione con cappotto termico isolante dell’intera facciata ovest dello stabile rivolta verso la pubblica via con riposizionamento del pluviale. Il comune, dopo aver richiesto alcuni documenti e chiarimenti, notificò la diffida impugnata.

Proposto ricorso al TAR tra i vari motivi di impugnazione, il ricorrente contestava la mancata prova da parte dell’ente pubblico, della realizzazione delle opere contestate sul suolo pubblico.

Il Tar del Piemonte, con la sentenza n. 203 del 2024, ha affermato che: “il provvedimento impugnato – delibati i superiori profili di doglianza – risulta in via principale fondato sul presupposto che le opere da demolirsi si trovino su proprietà pubblica; pertanto, solo laddove tale ricostruzione risulti provata dall’Ente Pubblico, quest’ultimo potrà ottenerne la rimozione ai sensi dell’art. 35 DPR380/01; viceversa, laddove tale presupposto non risulti adeguatamente dimostrato, l’intero atto è destinato a cadere”.

Di conseguenza nel caso di specie, in applicazione del principio sopra richiamato, ha ritenuto che la pubblica amministrazione non avesse fornito prova certa che l’opera eseguita si trovasse su suolo pubblico, gravando sull’ente l’onere della prova. Di conseguenza il TARaccoglieva il ricorso e annullava l’atto notificato al ricorrente.