
tubazione di adduzione del gas.
Il D.M. 12/04/96 non prescrive sommariamente l’obbligo di installazione dell’elettrovalvola del gas negli impianti termici con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e con gas leggeri di densità fino a 0,8.
L’elettrovalvola è obbligatoria nel caso in cui il piano di calpestio del locale nel quale sono alloggiati gli impianti a gas si trova a quota più bassa di – 5,0 m, ma non inferiore a -10 m rispetto al piano di riferimento.
In questo caso, all’esterno del locale e in prossimità di questo, deve necessariamente essere installata una valvola automatica del tipo normalmente chiuso sulla tubazione di adduzione del gas, asservita al funzionamento del bruciatore e al dispositivo di controllo della tenuta del tratto di impianto interno tra la valvola e il bruciatore.
In altri casi, l’installazione dell’elettrovalvola del gas è resa obbligatoria quando prescritta da un progetto o da una richiesta dei VVF: in tali situazioni viene collegata a un rilevatore di fughe gas installato direttamente in centrale termica.
Matteo Giorgi