Colonnine di ricarica, ok per il Superbonus

Buone notizie per l’ambiente: secondo l’Osservatorio Compass Speciale Green dello scorso maggio il 47% degli italiani sarebbe propenso a dotarsi di un’auto elettrica, mentre dall’indagine BVA-Doxa di aprile 2021, il 66% degli italiani sceglierebbe un’auto ibrida e il 47% si orienterebbe su un’auto completamente elettrica. Nel 2021 il peso raggiunto da quest’ultimo tipo di alimentazione rappresenta oltre il 30% del totale immatricolato. Sono dati molto incoraggianti, così come è positivo vedere sempre più le stazioni di ricarica spuntare agli angoli delle città. Trend sostenuto anche e soprattutto dagli incentivi previsti dal D.M. 6 agosto 2020, che ha confermato i bonus del 50% e del 65% e che ha introdotto il Superbonus del 110%. La mobilità elettrica è una delle valide alternative per contenere le emissioni di CO2 in ambiente e gli incentivi costituiscono una grande opportunità per avviare il cambio di paradigma del trasporto urbano (e non) che porterà alla mobilità green. È quindi di fondamentale importanza, da parte degli operatori professionali, comprendere il quadro legislativo generale istitutivo degli incentivi per proporre al mercato le soluzioni giuste. L’Associazione ANIE CSI, Componenti e Sistemi per Impianti, ha contribuito a chiarire ogni dubbio con la pubblicazione di una “Guida pratica al Superbonus 110%” a cui ci siamo ispirati per la stesura di questo articolo.

Agevolazione del 110% se con i lavori trainanti

Le disposizioni all’interno del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio all’Art.119 comma 8, chiariscono come operare in maniera concreta per essere conformi al decreto stesso e ottenere le detrazioni ottemperando a tutti gli obblighi che il Ministero ha definito. In particolare, rimane fruibile la detrazione IRPEF o IRES per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica nelle parti comuni degli edifici condominiali, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 €.

Nei casi in cui l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” previsti dal decreto, è riconosciuta la detrazione del 110% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022. I lavori trainanti sono:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione dei condomini;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore negli edifici unifamiliari.
Quali spese rientrano ed entro quali limiti

La legge di bilancio 2021 ha parzialmente ridefinito i limiti di spesa riconosciuti per gli interventi legati alle infrastrutture a servizio della ricarica dei veicoli elettrici per unità immobiliare:

  • 2000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1500 € per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 1200 € per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, tale limite di spesa rimane fissato a un massimo di 3.000 €.

Ricordiamo che l’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare e a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

Requisiti minimi tecnici

Per accedere alle agevolazioni è necessario che le infrastrutture di ricarica rispondano ai requisiti definiti all’articolo 16-ter del Decreto Legge n. 63/2013, ossia:

  • siano dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard ovvero che consentano il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico, di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici e che non sono accessibili al pubblico (articolo 2, comma 1, lettere d) e h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257);
  • non siano accessibili al pubblico, ovvero siano destinate ad essere installate: o in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti; o all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità; o in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;
  • la potenza impegnata deve essere non inferiore a 2 kW e non superiore a 4,5 kW:
  • deve avere una connessione in Bassa Tensione (tensione di fornitura < 1000 V);
  • deve essere idoneo a operare a una potenza di 6 kW (l’installazione dell’unità di ricarica dovrà essere certificata attraverso l’emissione dell’apposita dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08);
  • dovrà essere registrata nell’apposito elenco che è possibile trovare nel sito del GSE.
La documentazione da produrre

Per poter usufruire delle detrazioni, anche ai fini del Superbonus 110%, il DM del 20 marzo 2019, Art. 9, stabilisce che il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, debba essere effettuato con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento equivalenti (carte di debito e di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). In particolare, dal bonifico bancario o postale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Ecobonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Queste modalità di pagamento non sono comunque necessarie per i versamenti da effettuare in favore di pubbliche amministrazioni (ad esempio, per il passaggio a una potenza addizionale presso il gestore dell’energia elettrica). Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, in caso di richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e ogni documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va acquisita anche la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici va, invece, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, che essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.

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