Spesso nell’ambito di questa rubrica abbiamo illustrato sentenze che avevano ad oggetto giudizi su eventuali lesioni del decoro architettonico di un edificio, a seguito dell’installazione di un condizionatore. Analizzando la giurisprudenza si può dire che per decoro architettonico “deve intendersi l’estetica del fabbricato data dall’insieme delle linee e dalle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (così, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza n. 851/2007). Inoltre, non è necessario che lo stabile abbia particolare pregio storico artistico. Come rammentato dalla stessa Suprema Corte, infatti, è sufficiente che nel fabbricato sia presente una linea armonica “sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ad esempio Corte di Cassazione sentenza n. 8830, 4 aprile 2008). In poche parole, sia per un edificio ubicato nel centro storico che per un casermone di periferia può essere rintracciata una fisionomia caratterizzante. Approfondendo ulteriormente gli spunti offerti dalla giurisprudenza sul tema, si può notare inoltre come i giudici della Suprema Corte abbiano anche chiarito che “il decoro architettonico è un bene suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione dello stesso può determinare un deprezzamento dell’intero fabbricato” (così Corte di Cassazione sentenza n. 12343 del 22 agosto 2003). Alterare il decoro, pertanto, vuol dire provocare un danno economicamente rilevante al condominio e ai suoi singoli partecipanti. Se da un lato però la definizione di decoro architettonico à stata ben delineata dalla giurisprudenza, dall’altro appare chiaro che siamo di fronte ad un concetto incerto, visto l’ampia discrezionalità del magistrato nel definirlo e giudicarlo. Considerazione questa rafforzata da quanto affermato di recente, il Giudice di Pace di Grosseto, in relazione ad un procedimento avente ad oggetto l’installazione di un condizionatore e la lesione del decoro dell’edificio e definito con la sentenza n. 1038 del 19 agosto 2011. Secondo il magistrato toscano, infatti, ciò che è stato considerato lesivo ieri può non esserlo oggi. Motivo? Cambiano i gusti, ossia il senso estetico comune. Questo concetto, applicato all’affissione di un condizionatore sulla facciata condominiale ha fatto dire al giudice adito che “le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell’estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dai muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell’estetica delle abitazioni e, più in generale, dell’ambiente”. Sulla base del ragionamento riportato, il Giudice di Pace di Grosseto ha così affermato in relazione al caso oggetto della sentenza in esame, che “non sussiste un danno al decoro dell’immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni condominiali”.