
Un consumatore impugnava alcune fatture relative ai consumi idrici contestando l’intervenuta prescrizione del credito azionato dalla società che gestiva il servizio idrico.
Difatti, rilevava parte attrice che la legge di bilancio 2018 aveva modificato il termine di prescrizione per il corrispettivo dovuto dal consumo di acqua riducendolo da cinque anni a due anni.
La società si opponeva a quanto dedotto ritenendo che il termine biennale si applicava dopo il primo gennaio 2020 e i consumi di cui alle fatture azionate erano relativi a periodi antecedenti. Di conseguenza non poteva considerarsi la prescrizione biennale ma quinquennale.
Sia in primo grado che in secondo grado il giudice ha confermato l’intervenuta prescrizione in quanto, seppur relativi a periodi di consumi antecedenti il primo gennaio 2020, le fatture emesse dall’ente avevano tutte una data di scadenza successiva e pertanto si applicava il termine di prescrizione di due anni.
La Corte di Cassazione, intervenuta sulla vicenda ha affermato che:
“In tema di prescrizione breve, l’art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico – la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 – a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c.”
(Cass. Civ. n. 15102/2024).