“In materia di contratti di servizio di distribuzione del gas naturale, l’atto transattivo stipulato tra ente locale concedente e società concessionaria per la riduzione del canone concessorio durante il periodo di prosecuzione del servizio ex articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, numero 164, è nullo per contrarietà a norma imperativa. La nullità deriva dal fatto che il complesso normativo di settore, presenta carattere imperativo e non derogabile dalla volontà negoziale delle parti, in quanto diretto a tutelare interessi pubblici di rilievo costituzionale.”
Sul punto diversi concessionari avevano contestato l’obbligo di pagamento di canoni successi alla scadenza del contratto, richiedendo chiarimenti all’Autorità di regolazione e necessitando quindi di un responso interpretativo specifico su tale aspetto.
“Costituisce principio generale dell’ordinamento quello secondo cui il corrispettivo del perdurante godimento di un bene o di un servizio è dovuto, in mancanza di altri parametri, nella stessa misura stabilita in contratto anche dopo la scadenza di questo. La proroga ex lege dell’obbligo di pagamento del canone non si pone in contrasto con la normativa comunitaria a tutela della libertà di impresa, considerato che l’ordinamento interno contempla appositi rimedi per consentire la rinegoziazione delle condizioni contrattuali e riconosce al concessionario strumenti per reagire contro l’inerzia dell’amministrazione e per neutralizzare l’eventuale decremento di redditività.
L’imposizione al gestore della prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche risponde all’esigenza di garantire la continuità della fornitura del gas agli utenti, costituendo servizio pubblico essenziale, e la necessità di evitare l’interruzione di tale servizio rende legittima la limitazione all’autonomia privata del gestore, rientrando tale eventualità nel rischio d’impresa che gli operatori economici si assumono operando in un settore regolamentato.”
Tribunale civile Milano sentenza n. 3173 del 15 aprile 2025.


