Devo sostituire una caldaia del 2009 a camera stagna inferiore a 35 kW installando una caldaia a condensazione a camera stagna sempre inferiore a 35 kW. La caldaia era e rimarrà installata in bagno. Ho chiesto al cliente se avesse una dichiarazione di conformità precedente e me l’ha inviata. La posso considerare una dichiarazione di conformità utilizzabile?
Nel documento allegato, infatti, è indicato:
- che la caldaia è installata in cucina (ma non è mai stato così, è installata in bagno.)
- che non è stata barrata la dichiarazione “controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità” perché, si precisa, non vi era ancora l’allacciamento gas.
Posso richiamarla nella mia Di.Co. precisando però che la caldaia è rimasta nello stesso luogo di installazione originale, cioè nel bagno? Così facendo sarei responsabile solamente di quanto eseguito nuovo, sostituzione caldaia, e non di tutto l’impianto preesistente? Posso comunque installarla in bagno?
Considerato che, la norma UNI 7129-2:2015 al punto 4.2.1.5 consente l’installazione in bagno o uso bagno di caldaie a camera stagna, l’installazione è realizzabile.
La Di.Co. precedente non è attendibile, in quanto non corrisponde a quanto effettivamente realizzato.
Inoltre, come segnalato sulla Di.Co., non erano state eseguite le prove di “controllo dell’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità” non essendo ancora stato realizzato il collegamento all’utenza gas-metano.
Nella documentazione manca pertanto la Di.Co. di chi ha ultimato l’impianto, controllando ai fini della sicurezza e mettendolo successivamente in funzione.
Per “sanare” la situazione è consigliabile:
- accertare preventivamente la corrispondenza alle norme della parte esistente assumendosene la responsabilità (compilazione della Dichiarazione di Rispondenza);
- indicare al punto esecutrice dell’impianto: sostituzione di caldaia in impianto esistente;
- precisare al punto riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti: mancanza di Di.Co.
Si ricorda che la responsabilità “CIVILE” si prescrive in 10 anni, ma che, nell’ ipotesi di “incidente”, per la responsabilità “PENALE” non vi è prescrizione.
La Legge 1083 del 6 dicembre 1971 all’art. 5 prevedeva per i trasgressori “ammende” per sanzioni amministrative ed “arresto” per i penali. Il D.Lgs del 2 febbraio 2019 n. 23, che integra la legge 1083, all’art. 3 dedica 8 commi per dettagliare l’azione penale ed al 1° comma stabilisce la retroattività di tale modo di operare.