Il proprietario di un appartamento all’interno di un complesso condominiale citava in giudizio il condominio affinché fosse accertato l’obbligo di quest’ultimo di eliminare le infiltrazioni di umidità presenti nel loro appartamento, eseguendo i lavori di coibentazione del portico condominiale sottostante l’appartamento, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito all’esecuzione dei lavori avendo, nelle more, il condominio eseguito le opere necessarie, mentre, per quanto concerne la richiesta di risarcimento, rigettava l’istanza in quanto i danni erano riconducibili a vizi originari della costruzione e pertanto non imputabili al condominio.
La Corte d’Appello ha riformato la sentenza condannando il condominio al risarcimento.
Impugnata la sentenza dinnanzi alla Corte di Cassazione, quest’ultima ha confermato la decisione del giudice di secondo grado affermando che: “il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all’art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile”.
(Cass. Civ. ord. n. 19253/2021).