Con l’interessante sentenza n. 6832/2024 la Corte di Cassazione ha definito la differenza tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido rilevando che: “si generano acque reflue di scarico solo in presenza di uno scarico cosiddetto diretto; mentre si generano rifiuti liquidi in presenza di uno scarico qualificato come indiretto. Ai sensi dell’art. 74, lett. ff., d.lgs. 152/2006 costituisce scarico diretto qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.
Si ha invece lo scarico indiretto quando vi è un’interruzione del flusso del liquido, tale da far venire meno il requisito della assenza di “soluzione di continuità”; nello scarico indiretto, dunque, vi è un’interruzione tra il momento della produzione del liquido e quello dello sversamento nel corpo recettore.
Alla luce di tale differenza, si può dunque affermare che i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria”.
Tale principio è stato pronunciato in una vicenda in cui il titolare di una carrozzeria veniva ritenuto responsabile per il reato di cui all’art 256 d.lgs 152/2006 per aver raccolto e gestito illecitamente rifiuti speciali liquidi pericolosi destinati allo smaltimento.
Difatti, nel caso di specie, veniva accertato che le acque reflue provenienti dall’attività dell’imputato non venivano immesse nel sistema fognario senza soluzione di continuità, ma venivano raccolte all’interno di una vasca Imhoff per poi essere smaltite successivamente commettendo pertanto il reato ivi indicato.