Distaccamento del riscaldamento e oneri concordati

distaccamento del riscaldamentoIl Tribunale di Padova, in una sentenza del luglio 2021, ha statuito come nessun onere possa essere posto a carico dei condomini distaccati (con riscaldamento autonomo) per i prelievi volontari di riscaldamento.

Condomini con distaccamento del riscaldamento e oneri concordati

Secondo il Tribunale, non è inoltre ammissibile costringere i condomini con distaccamento del riscaldamento a sostenere i costi per gli strumenti di contabilizzazione (che non rientrano tra le spese di manutenzione straordinaria), essendo evidente che non fruiscono dell’impianto di riscaldamento.

Per quanto riguarda le somme relative ai consumi involontari e alle altre spese di gestione e manutenzione, la legge lascia esplicitamente al condominio la libertà di ripartirli in accordo con i condomini. Nel caso di specie, i condomini si erano accordati con un accordo transattivo che ha vincolato tutti i condomini e, soprattutto, assunto all’unanimità, nell’anno 1997.

Sul punto, il Tribunale ha statuito che la revisione del detto accordo non può avvenire con una semplice delibera a maggioranza ma che debba eventualmente essere modificato con la medesima pregressa modalità. La delibera di questa tipologia è stata dal Giudice, dichiarata nulla.

Di fatto, il Tribunale ha dunque ritenuto che “l’accordo transattivo (assunto all’unanimità) sulla ripartizione delle spese “involontarie” di riscaldamento concluso tra il condominio ed il condomino distaccatosi dall’impianto centrale non può essere cambiato con una decisione a maggioranza dell’assemblea anche se la transazione è anteriore al D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102. – Tribunale di Padova – sentenza n. 1367 del 06-07-2021