Nei fondi, la distanza minima tra i tubi d’acqua e il confine è di un metro, e questa distanza si applica anche ai tubi del gas e similari. Tale distanza è stabilita dal Codice per il rispetto delle norme di sicurezza e igiene e delle norme tecniche oltre che ovviamente per evitare infiltrazioni dannose.
Recentemente la giurisprudenza di merito si è pronunciata sul punto, stabilendo che la distanza legale tra i tubi d’acqua e il confine prescinde da indagini sulla potenzialità dannosa ed affermando, più in specifico che l’art. 889 del codice civile “nel prevedere per i tubi di acqua pura o lurida la distanza di almeno un metro dal confine, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria”.
Conseguentemente, la distanza prevista per legge andrà rispettata a prescindere da tale valutazione onde evitare rischi di rimozione e/o di risarcimento del danno. (Tribunale di Taranto, sentenza n. 811 del 2025)