Ecobonus, 110% … a ostacoli!

Quella dei 110 ostacoli è una delle specialità più tecniche e più spettacolari dell’atletica leggera. Il rischio è che – in ambito impiantistico – l’ambizione a generare le condizioni per usufruire dell’incentivo “superpremiante” previsto dal Decreto Rilancio del 18 maggio scorso, il 110% in cinque anni, sia impegnativa tanto quanto questa specialità. Ciò per motivi dettati dal consistente quantitativo di “barriere” da scavalcare e per la cooperazione richiesta a una filiera “ampliata”, che vede partecipare del lavoro i tecnici incaricati di asseverare l’ottenimento dell’efficienza minima prevista per ottenere l’incentivo e tutti coloro che a diverso titolo si faranno carico del beneficio fiscale con l’obiettivo di monetizzarlo, siano essi privati che richiedono lo sconto in fattura oppure operatori che cedono il credito d’imposta a terzi, multiutility o intermediari finanziari che siano.

Pertinenza degli incentivi e modalità di “gestione” del credito d’imposta

Ma ripartiamo dal testo: gli articoli che ci interessano sono due, il 119 e il 121. Il primo tratta dell’area di pertinenza degli incentivi e dei paletti per acquisirli e il secondo si concentra invece sulla formulazione delle modalità di “gestione” del credito d’imposta, dal suo utilizzo “diretto” allo sconto in fattura fino alle modalità consentite per la cessione.

Cominciamo dal campo d’azione: al comma 1 lettera a si parla di isolamento termico e del fatto che deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente, mentre le lettere b e c indicano come incentivabili gli interventi relativi a impianti di riscaldamento e raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria rispettivamente per parti comuni di edifici residenziali (lettera b) ed edifici unifamiliari (lettera c). I tetti di spesa finanziabili sono indicati in € 60.000 per gli interventi di isolamento termico e in € 30.000 per unità immobiliare (lettera b) o edificio (lettera c).

Fin qui tutto sembra chiaro e lineare, ma al comma 3 si fissa la prima asticella da scavalcare: l’intervento nel suo complesso deve generare un’efficienza energetica migliorata di due classi oppure ottenere la classe energetica più alta, dimostrandone l’avvenuto conseguimento attraverso Attestato di Prestazione Energetica, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. E se i commi 5 e 6 ampliano ulteriormente sia l’ambito sia gli importi soggetti a incentivo includendo anche pannelli fotovoltaici e sistemi d’accumulo dell’energia, e il comma 10 indica chiaramente quali sono i possibili richiedenti l’incentivo (condomini, privati, istituti di edilizia popolare e cooperative), al comma 11 ricominciano le barriere da scavalcare:

  • prima il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (appunto comma 11),
  • poi la trasmissione in via telematica dei dati (comma 12),
  • ancora (comma 13) l’obbligo di asseverare il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013 e della congruità delle spese sostenute e di trasmissione dell’asseverazione all’ENEA,
  • infine (al comma 14) sanzioni per asseverazioni infedeli e l’obbligo di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile che gli asseveratori devono contrarre per coprire i danni derivanti da possibili asseverazioni infedeli (con un massimale minimo di 500.000 euro).
Gli obblighi formali e burocratici per l’installatore

Grazie al cielo (perdonerete l’ironia!) al comma 15 si attesta che tutte queste spese burocratiche (asseverazioni e visto di conformità) rientrano fra le spese detraibili.

Ora, prima di proseguire ci preme un obbligo morale: se è vero che la ripartenza doveva avvenire nel segno della semplificazione, è piuttosto buffo notare come dopo i 19 documenti ufficiali da presentare per ottenere il finanziamento di liquidità l’adagio continui a essere quello di oneri burocratici e formali che rallentano invece che accelerare le procedure. Si chiede infatti (e non abbiamo ancora parlato del credito d’imposta) all’operatore di filiera di gestire un intervento che qualifichi e migliori l’efficienza energetica di due classi, di attestarne la conformità con un visto e con un’asseverazione di tecnico specializzato che a sua volta deve assicurarsi (al di là delle sanzioni e di eventuali problemi di carattere penale) per il rischio di asseverazioni infedeli e far rientrare tutto questo in un preventivo che incentivi il cliente finale a svolgere l’intervento.

Beh, direte: il cliente finale dovrebbe essere ben contento di un importo anche consistente, perché ne beneficia con un “premio” del 10% sul valore complessivo dei valori nei limiti d’importo indicati dai commi 1, 5 e 6! E potremmo anche essere d’accordo, fin qui, ma subentra poi il tema trattato dell’articolo 121 e cioè della trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Ora, un passo avanti è evidente: alla sua comparsa, nel luglio del 2019, lo sconto in fattura rimaneva a carico del fornitore, cioè dell’artigiano o dell’azienda che effettuava il lavoro, mentre in questo dispositivo di legge il credito d’imposta è cedibile, quindi l’impresa può andare in banca o da un intermediario finanziario o da altri soggetti sostanzialmente e formalmente capaci di farne uso e vendere il titolo di credito.

Rimane il punto molto delicato di come si costituirà questo “mercato del credito d’imposta”: stiamo parlando di una situazione che vede già ora le banche “intasate” di lavoro in parte semplificato (sul fronte delle garanzie offerte da Mediocredito Centrale) sul fronte dei finanziamenti per liquidità, ma già complicato dalla probabile ondata di difficoltà a gestire il merito creditizio per la rinegoziazione di fidi e piani di rientro per tutte quelle medie, piccole e microaziende che dal lockdown hanno ricevuto un colpo durissimo. Ma non solo: ci domandiamo in maniera neutrale, senza avere la pretesa di dare risposte, se non sorgerà una specie di compravendita al ribasso di questi crediti d’imposta, che vedrà le aziende andare alla ricerca di chi offre un minore taglio del credito e rifonde il titolo di credito più rapidamente.

I rischi per l’autonomia del professionista

E non è finita, perché un altro potenziale fenomeno di “coagulazione” e di riduzione degli spazi di autonomia imprenditoriale è alle porte: se è vero come dicono molti che la salvezza potrebbe essere costituita dal fatto che le già citate multiutility facciano da soggetto aggregante e ritirino questi crediti d’imposta in ragione della loro capacità finanziaria e capienza fiscale adeguata a far fronte a un rientro su cinque anni, è anche vero che questo costituisce l’ennesimo colpo di falce all’indipendenza operativa di ragioni sociali che vengono spinte dalla legge a diventare unità periferiche di servizio (installazione e manutenzione) di grandi gruppi spesso “esterni” al mercato dell’impiantistica Idrotermosanitaria.

Anche i produttori (di sistemi di riscaldamento e raffrescamento, di pompe di calore, di sistemi ibridi) possono dire la loro, in questo senso, incentivando il lavoro delle proprie reti e facendosi eventualmente carico con protocolli ben definiti del credito d’imposta che l’impiantista ha in pancia dopo aver concesso al cliente finale lo sconto in fattura, ma questo è un tema che potrebbe generare politiche commerciali virtuose da un lato (quello dell’incentivo a lavorare), ma leganti, che ridurrebbero ancora una volta, lo ribadiamo, l’autonomia di scelta da parte dell’operatore rispetto al prodotto da installare. Che non si tratti di una corsa in piano crediamo di averlo spiegato, ma non crediamo che gli ostacoli siano insormontabili: certo, la cosa che serve innegabilmente è una specie di patto di solidarietà fra elementi diversi dentro e fuori dalla filiera che salvaguardi i ruoli e l’indipendenza di ognuno. Una chimera o un’opportunità concreta? Lo scopriremo solo vivendo.

di Marco Oldrati