Dagli elaborati tecnici alla Dichiarazione di Conformità

elaborati tecnici e DC“In caso di sostituzione caldaia, da tradizionale a condensazione (modifica sostanziale del tipo di combustione rendimenti ecc.), installazione tubazione o altro sistema di scarico condensa, modifica al sistema di espulsione fumi o al sistema di termoregolazione (valvole termostatiche e/o cronotermostato ecc) secondo la vigente legislazione e normativa, si tratta di manutenzione ordinaria o straordinaria? A mio parere straordinaria, per cui l’installatore non può fare da solo e rilasciare la DiCo per “mera sostituzione del generatore di calore” (come invece fa nel 95% dei casi), ma occorre il progettista. In caso contrario si tratterebbe di una falsa dichiarazione resa in atto pubblico. Il problema può essere, eventualmente, nella forma di documento che deve rilasciare il professionista: Legge 10 di verifica? Perizia? Relazione (All. I Art 11 D.Lvo 311 esmi) per calcolo potenza (+ o – 10% P.) e rendimento (90 + 2logPn ecc)?”

Il problema non è posto correttamente. Il termotecnico professionista deve preventivamente compilare gli elaborati tecnici, se necessari, a seconda dei lavori che devono essere eseguiti, come previsto ad esempio dal D.Lgs. 311 o per ottenere agevolazioni fiscali ecc. ecc. L’installatore effettuerà i lavori e, al termine di questi, rilascerà la Dichiarazione di Conformità completa degli allegati obbligatori, documento indispensabile per ottenere l’agibilità, se il fabbricato ne è sprovvisto.

La D.C. come modificata dal DECRETO 19 maggio 2010 prevede al punto …(omissis)

Allegati obbligatori:

  • …(omissis)
  • progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
  • …(omissis)

la nota (4) che riproduciamo comunque, non interessa al quesito. 4) Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

Il D.M. 22-1-2008 n. 37 prescrive agli art. 5 e 7

Art. 5. Progettazione degli impianti 1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) lettera b) – c) – d) – e) (omissis)
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Art. 7. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori, ……………. (omissis) 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

Il comma 2 dell’art. 5 elenca quali sono i tipi di impianti con obbligo di progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo, fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose, e fra questi non figurano gli impianti di riscaldamento “tradizionali”.

Nei casi non compresi nell’elenco o dall’osservanza delle normative più rigorose, il responsabile tecnico dell’impresa elaborerà il progetto e, nel caso vi sia documentazione obbligatoria predisposta da professionista termotecnico come precedentemente specificato, lo adeguerà ai dati di tale documentazione. Nel caso specifico di competenze di progetto per impianti inferiori ai 35 kW di esplicitamente scritto non c’è nulla, ma oltre a quanto sopra esposto si può ulteriormente osservare.

Dal precedente limite di 34,8 kW previsti dalla legge 46 del 1990, il D.M. 37 nel 2008 all’art. 5 comma g) ha modificato l’obbligatorietà della progettazione della rete distribuzione gas da parte di un professionista iscritto all’albo alla potenzialità a 50 kW consentendo così al responsabile tecnico di una ditta di poter progettare impianti autonomi “tradizionali” (caldaia kW 34,8 + piano cottura kW 15=49,8). Il D.M. del 1-12-1975 prescrive che le centrali termiche degli impianti di riscaldamento di potenzialità superiore ai 35 kW debbano essere preventivamente progettate da un professionista iscritto all’albo per quanto concerne le sicurezze, campo dell’INAIL (ex ISPESL) come dettagliato dalla Raccolta R 2009. Anche in questo caso si sono esentati gli impianti di potenzialità inferiore a 35 kW, lasciando libero di operare il responsabile tecnico della ditta.

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