Emissione di gas e fumi pericolosi

L’emissione di gas e fumi pericolosi viene parametrata e accostata a livello penale al reato di getto pericoloso di cose. La contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen. configura un reato di pericolo finalizzato a prevenire esiti dannosi o pericolosi per le persone, conseguenti al getto o versamento di cose atte a offendere, imbrattare o comunque molestare, ovvero all’emissione di gas, vapori o fumi idonei a cagionare i medesimi effetti.

Quest’ultima ipotesi, relativa alle emissioni di fumi o gas, assume rilevanza penale solo nei casi non consentiti dalla legge, in quanto il legislatore ha inteso contemperare opposti interessi consentendo così l’esercizio di attività socialmente utili nel rispetto dei limiti di legge, superati i quali prevale l’esigenza di tutelare l’incolumità pubblica.

Al superamento di tali limiti dunque scatterà il reato in oggetto con la relativa contravvenzione e sanzione oltre al risarcimento del danno per le lesioni e/o danni provocati. (Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 27 agosto 2019 n. 36444).