Fonti rinnovabili, in vigore la nuova RED II

RED IIDopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’ 8 novembre 2021, il nuovo decreto legislativo n. 199 sull’Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la cosiddetta RED II (Renewable Energy Directive), è entrata in vigore dallo scorso 15 dicembre 2021.

Finalità del Decreto RED II

Il decreto ha fornito le disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al  2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. In particolare, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e  giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53. Il decreto inoltre è da supporto all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec).

Le principali novità contenute nella nuova RED II

Come riportato in versione integrale dal comunicato relativo al nuovo decreto pubblicato sul sito di Assistal, queste le principali novità presenti nel decreto:

Titolo II

Il Titolo II recante i “Regimi di sostegno e strumenti di promozione” disciplina al Capo II i seguenti regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili:

Grandi impianti

Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.

Impianti di piccola taglia

Per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:

a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;

b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.

Impianti di potenza  pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo

Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo a quello sopra indicato, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.

Le modalità per l’implementazione dei suddetti sistemi di incentivazione, relativi ai grandi impianti così come agli impianti di piccola taglia, saranno definite dall’ARERA entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto 199/2021.

Con analoghe tempistiche verrà pubblicato un nuovo provvedimento con il quale saranno aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW. Tale provvedimento stabilirà anche le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati. Nel frattempo, nelle more dell’adozione di tale provvedimento, continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso per cui i nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data potranno accedere solo ai nuovi meccanismi disciplinati dal decreto 199/2021 (art. 9).

Capo III

Il Capo III disciplina i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale.

A decorrere dall’anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell‘efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia. A tal fine, con l’apposito decreto di cui all’articolo 23, comma 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 è definita la quota annualmente utilizzabile.

Titolo III

Il Titolo III disciplina le procedure autorizzative prevedendo semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto legislativo 28/2011, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra queste, la previsione di una piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28/2011, che sarà realizzata e gestita dal GSE, e l’adozione di modelli unici per le procedure di autorizzazione, così come semplificazioni nel procedimento autorizzativo per le opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

Con successivi decreti da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto 199/2021, saranno stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne l’obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 199/2021, prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del decreto.

L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, a tale obbligo di integrazione, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 192/05, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio è ridotto secondo quanto previsto all’Allegato III, paragrafo 4.

Titolo IV

Il Titolo IV disciplina l’autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete e il Capo III del Titolo V contiene semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Qualifiche di installatori e manutentori

Infine, l’art. 47 ritorna sul tema della qualificazione degli installatori e manutentori straordinari di sistemi a fonti rinnovabili ribadendo che:

La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell’articolo 4, comma 1, del DM 37/08.

– A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato di formazione professionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del DM 37/08, si intende rispettato quando tale titolo o attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato 4 al Decreto legislativo 28/2011, previo un periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore pari a due anni.

Red II: consulta il nuovo decreto e i suoi allegati

Consulta il nuovo decreto legislativo 8 novembre 2021 (RED II)

Consulta gli allegati al nuovo decreto legislativo 8 novembre 2021 (RED II)

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