
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso sul ricorso di un fornitore di gas naturale, non sussiste, a carico dell’opponente, l’obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo Integrato di Conciliazione, disciplinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Bologna.
La questione origina da un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Bologna ha ingiunto il pagamento di € 7.606,76 per la fornitura di gas naturale disattendendo l’eccezione di mancato esperimento della conciliazione, in quanto infondata, e affermando che: secondo il Testo Integrato Conciliazione (TItiCO), approvato con delibera n. 209/2016 dell’ARERAarera, l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ricade esclusivamente sul “Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura”.
La normativa, dunque, stabilisce sì che spetta all’opponente presentare la domanda di conciliazione, e richiede il previo esperimento del reclamo presso l’operatore. Ma la sentenza in oggetto afferma che questa condizione di procedibilità non opera nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
(Tribunale di Bologna sentenza n. 1157/2025).


