Il rifacimento della centrale termica va qualificato come innovazione?

Nel caso in esame un condomino impugnava la delibera dell’assemblea straordinaria con la quale i condomini approvavano il rifacimento della centrale termica.

Sia in primo grado che in secondo grado il ricorrente risultava soccombente. Proponeva pertanto ricorso in Cassazione lamentando l’errata qualificazione dei lavori approvati il quale, secondo lui, dovevano essere considerati quali innovazioni gravose e voluttuarie e pertanto disciplinate dall’art 1121 c.c. e non come innovazione ex art 1120 c.c.

La Cassazione ha ritenuto infondata tale motivazione affermando che: “il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di sostituire un impianto comune, usurato e mal funzionante, con un altro sempre comune ed avente le stesse finalità di servizio a tutti i condomini (e non comportante, quindi, la realizzazione di un’opera nuova) con l’inserimento nell’edificio condominiale di un impianto e di un correlativo servizio comune prima inesistenti; È, quindi, sufficiente la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c., nel caso di specie rispettata (cass. Civ. ord. n. 5663/2024)”.