Immissioni rumorose: diritto al risarcimento del danno non patrimoniale

immissioni rumoroseCon la recente sentenza n. 28036 del 2021 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sulla questione relativa alle immissioni rumorose e alla conseguente risarcibilità del danno.

Difatti nel caso in esame Tizio, proprietario del fabbricato ove Caio aveva affittato un immobile, ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando il riconoscimento a favore di quest’ultimo del risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa delle immissioni rumorose provenienti dall’autoclave, sostanzialmente per difetto di prova.

Immissioni rumorose e risarcimento del danno non patrimoniale: la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, a conferma della pronuncia della Corte d’Appello ha affermato che: “la premessa in iure da cui muovono le censure dei ricorrenti – cioè che in assenza di prova della lesione del diritto alla salute, le immissioni intollerabili non giustifichino l’accoglimento della richiesta risarcitoria di chi si affermi danneggiato – è stata superata dalla giurisprudenza di questa Corte, che, dapprima, con la pronunce n. 26899 del 19/12/2014 e n. 20927 del 16/10/2015, poi, con la decisione a sezioni unite n. 2611 dell’1/02/2017, ha ammesso il risarcimento del danno non biologico, qualora sia riscontrabile una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione, e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Non solo: ha espressamente previsto che la prova di detto pregiudizio possa essere data per presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza”.

Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte d’Appello, proprio rifacendosi a tale insegnamento giurisprudenziale ha ritenuto sussistere il danno non patrimoniale correttamente provato per presunzioni.