Impianti termici, come (e quando) eseguire i controlli

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A oltre due anni dall’emanazione delle nuove regole sui controlli e la manutenzione degli impianti di climatizzazione, Assotermica insiste sulla necessità di mantenere alto il livello di attenzione circa la loro corretta applicazione.
Controlli e manutenzione degli impianti di riscaldamento erano obbligatori ben prima dell’entrata in vigore, il 12 luglio 2013, del DPR n. 74 del 16/4/2013 che ne ha modificato, fra l’altro, la periodicità dei controlli. Nuove scadenze, perciò, ma anche nuove definizioni (introdotte anche da altri provvedimenti) che, in molti casi, hanno creato confusione fra i proprietari.
Ad esempio, la definizione di “impianti termici” comprende oggi gli “impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento”. Non solo caldaie, perciò, ma anche sottostazioni per il teleriscaldamento e cogeneratori, gruppi frigoriferi e pompe di calore.
Ne abbiamo parlato con Alberto Montanini, Presidente di Assotermica (Associazione produttori di apparecchi e componenti per impianti termici): «Benché il tema della manutenzione e dei controlli degli impianti termici riguardi la maggioranza delle famiglie italiane e, di conseguenza, sia molto importante, l’informazione che spesso se ne dà è imprecisa e fuorviante».

Leggere la documentazione
Quali iniziative sono state attivate al riguardo da Assotermica e dalle aziende produttrici, e con quali esiti?
«In questi anni, ma ancor prima della pubblicazione del DPR 74/13, abbiamo lavorato con le principali associazioni di categoria di filiera, con ENEA e con il Ministero dello Sviluppo Economico per fornire una corretta comunicazione a tutti gli interessati.
Uno dei messaggi più importanti riguarda la netta distinzione da operare tra efficienza energetica e sicurezza. In entrambi i casi si tratta ovviamente di aspetti importanti, ma che richiedono di essere considerati separatamente non solo nell’interesse del miglior esercizio dell’impianto – in un periodo nel quale i costi dei combustibili sono una questione particolarmente sentita – ma anche per una semplice questione pratica.
Le scadenze temporali e le operazioni da effettuare sono, infatti, differenti fra loro. In prima istanza, è pertanto è fondamentale che il responsabile dell’impianto – ovvero il soggetto al quale è attribuita la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici, nonché il rispetto di tutte le leggi in materia – conosca attentamente e rispetti sempre quanto riportato sulla documentazione a corredo dell’apparecchio».

Libretto d’impianto: meglio unico
Quali ritiene essere le cause della scarsa applicazione del DPR 74/13?
«Una delle criticità principali, che ancora oggi ci troviamo ad affrontare, è legata agli aspetti procedurali e alle eccessive complessità che accompagnano il provvedimento. A fine delle operazioni di manutenzione, ad esempio, l’operatore incaricato è tenuto a compilare il Libretto di impianto, il cui nuovo modello di riferimento è stato pubblicato con un successivo decreto (DM 10/2/2014).
A parte le comprensibili difficoltà che vi possono essere nel passaggio da una situazione consolidata a una nuova, la vera complicazione è legata alle difformità di recepimento da parte delle varie regioni. È inaccettabile, ma purtroppo frequente, che singole regioni adottino modelli differenti per il Libretto d’impianto, con un conseguente caos normativo e difficoltà applicative da parte degli addetti ai lavori.
In realtà il DPR stesso si propone di garantire un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale: questo è l’obiettivo che bisognerebbe avere chiaramente in testa». Come dargli torto? Si tratta di impianti che, indipendentemente dalle differenze climatiche e da qualsiasi suddivisione amministrativa, svolgono le medesime funzioni con modalità simili.

Il DPR 74/13
Il DPR 74/13 (Regolamento in materia di esercizio, conduzione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva) distingue fra manutenzione dell’impianto (art. 7) e controllo del rendimento energetico (art. 8 e allegato A).
Si tratta perciò di operazioni diverse, entrambe obbligatorie e attribuite solo ditte abilitate (DM 37/08), ma da eseguire con tempistiche che non coincidono fra loro. La loro frequenza deve sempre essere dichiarata, in forma scritta, dall’installatore e dal manutentore.
La periodicità dei controlli è indicata nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore. In seconda istanza si considerano le prescrizioni e la periodicità indicate nelle istruzioni tecniche del prodotto dal fabbricante e, in assenza di queste, si deve fare riferimento alle normative tecniche (UNI 10435 o UNI 10436 per le caldaie).
I controlli dell’efficienza energetica, da svolgere secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (allegato A) comprendono:
– controllo del sottosistema di generazione;
– verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
– verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

I controlli devono essere effettuati in occasione:
– della prima messa in esercizio dell’impianto e nei casi di sostituzione del generatore e di interventi che modifichino l’efficienza energetica;
– degli interventi di manutenzione previsti dal DL 74/13 (art. 7) secondo le tempistiche minime (allegato A).

Periodicità dei controlli

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GLI IMPIANTI vanno controllati con periodicità diverse a seconda della loro tipologia e potenza: ecco che cosa prevede l’allegato A del DPR 74/13.

Più efficienza con la manutenzione

Ing. Alberto Montanini, Presidente Assotermica.
Ing. Alberto Montanini, Presidente Assotermica.

 

 

 

 

 

 

 

Quali iniziative possono essere attivate per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori del settore?
«Solitamente si parla di questi argomenti all’avvio della stagione del riscaldamento, per poi dimenticarsene fino all’anno successivo. Come Assotermica, invece, vorremmo che ci fosse più attenzione da parte degli organi di stampa, anche per sollecitare il cittadino a una maggiore sollecitudine riguardo alla funzionalità del proprio impianto termico, in termini di sicurezza come di efficienza energetica.

In fin dei conti stiamo parlando di dispositivi che si trovano in tutte le nostre abitazioni e che sono sottoposti, nel tempo, a un inevitabile degrado dovuto all’azione combinata di sollecitazioni meccaniche, termiche e usura. Solo se sono ben mantenuti durante la propria vita utile, gli impianti possono assicurare le migliori prestazioni e mantenere il massimo comfort dell’ambiente in cui si vive».

La recente introduzione dell’etichettatura energetica e l’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione possano essere l’occasione per una maggiore diffusione delle informazioni anche sull’argomento manutenzione e controllo?
«I nuovi regolamenti non avranno un impatto diretto sull’argomento, ma più in generale saranno l’occasione per riconvertire il mercato verso apparecchi a più alta efficienza, quali caldaie a condensazione, solare termico, pompe di calore e apparecchi ibridi. In questo senso implicheranno un “salto epocale” perché interverranno, non solo sul mix del venduto, ma anche sull’approccio al mercato e sulle responsabilità dell’intera filiera.

In questo contesto vale la stessa considerazione generale: una maggior attenzione alla manutenzione dell’apparecchio, tanto più se questo è complesso e innovativo, è condizione indispensabile per il mantenimento delle alte prestazioni dichiarate».