Impianto di riscaldamento, come si quantificano i danni in caso di errata progettazione

La Corte di Cassazione ha chiarito il principio applicabile in caso di richiesta di risarcimento del danno causato dalla errata progettazione di un impianto di riscaldamento.

Tizio ha presentato ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa in secondo grado che lo condannava al risarcimento del danno nei confronti della ditta Alfa per aver errato la progettazione e installazione dell’impianto di riscaldamento. Nel proprio ricorso, Tizio lamentava che la Corte d’Appello, nel quantificare il danno da risarcire, aveva considerato anche l’importo che Alfa avrebbe dovuto sostenere a prescindere per ottenere un impianto dotato delle caratteristiche necessarie per l’uso in quello stabilimento industriale.

La Corte di Cassazione ha accolto tale motivo di ricorso affermando infatti che “il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e realizzazione di un «opus», del quale sia necessario il rifacimento «ex novo», consiste nei costi sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d’arte”. (cass. civ. n. 33537/2022).

Di conseguenza la Corte cassava la sentenza e rinviava la procedura alla Corte d’appello in diversa composizione affinché si pronunciasse applicando il principio sopra richiamato.