Impianto fognario privato: chi ne è responsabile?

infiltrazioni impianto fognario privatoIl caso in esame trae origine da un contenzioso tra alcuni condomini in seguito ad alcuni fenomeni infiltrativi di acque piovane reflue che avevano interessato un garage appartenente a uno degli edifici condominiali coinvolti.

Dai primi accertamenti era emerso che l’infiltrazione traeva origine da un tratto fognario di natura privata che serviva più condomini della medesima via.

Sia in primo grado che in appello le ragioni del danneggiato furono accolte ritenendo responsabili tutti i condomini collegati al tratto fognario interessato. La corte di Cassazione, chiamata a statuire sulla vicenda ha preliminarmente disatteso le argomentazioni di uno dei condomini ricorrenti il quale, sulla base di un precedente giurisprudenziale, riteneva comunque responsabile l’amministrazione comunale.

La Corte di Cassazione, disattendendo tale argomentazione, ha chiarito che l’ente pubblico risponde come custode nel momento in cui “il danno origini da un tratto che sia inserito nel sistema delle fognature comunali e non di proprietà privata”. Di conseguenza, “per i pregiudizi originati da condotte fognarie può rispondere ai sensi dell’art 2051 c.c. “anche un singolo condominio – e ciò in relazione “ai danni subiti da un terzo” che “siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di quel Condominio – ovvero, secondo la disciplina della comunione, pure più Condomini, e ciò rispetto “ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all’uso od al godimento di tutti i fabbricati”. (cass. Civ. ord n. 32963/2022)