Installazione pannelli solari: non sono dovute le agevolazioni se l’invio ad ENEA è tardivo

Parte contribuente provvedeva a installare nella propria abitazione dei pannelli solari, compiendo pertanto dei lavori di riqualificazione energetica previsti dalla legge; tuttavia, comunicava tardivamente all’ente preposto i dati necessari per godere delle agevolazioni fiscali. Per effetto di ciò, l’ufficio riteneva non detraibili le spese sostenute.

La commissione provinciale ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente che, di contro veniva accolto dalla commissione regionale la quale ha ritenuto che la tardiva comunicazione non produceva la decadenza dall’agevolazione avendo, l’invio dei dati, natura ricognitiva e che il diritto alla detrazione trova il suo fondamento nella spesa sostenuta.

L’agenzia dell’entrate ha proposto ricorso in cassazione che veniva accolto. Il giudice di legittimità ha rilevato come la normativa prevede, per poter fruire delle dovute agevolazioni, degli adempimenti da compiere entro determinati termini. Lo spirare di questi comporta all’inevitabile decadenza.

Ha stabilito infatti che: “trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione.

Tale interpretazione tanto più necessitata quanto più si rifletta in ordine all’importanza che tale certificazione energetica riveste da un lato per l’eventuale rilevanza degli illeciti disciplinari commessi dai notai nello svolgimento del loro lavoro in tema di compravendite immobiliari, dall’altro nel quadro delle politiche energetiche nazionali nella direzione di uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico alla produzione di energie pulite, non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza indispensabile per consentire all’organo competente di svolgere eventualmente controlli che ritenga necessari in merito alla meritevolezza dei lavori in relazione ai limiti previsti dall’art. 41, comma 2, Cost. (specie in ragione delle modifiche intervenute con legge costituzionale n. del 2022 tutela dell’ambiente), quindi in relazione da un lato ai vantaggi ambientali per la collettività con essi conseguiti dall’altro ai vantaggi fiscali per il contribuente che la legge ritiene di dover far conseguire seguito dei predetti vantaggi ambientali.” (cass. Ord n. 34151/2022)