
La vicenda in esame riguarda gli acquirenti di un appartamento in un condominio, i quali lamentano intollerabili immissioni (rumori, odori o disturbi) provenienti dal locale sottostante, che fungeva da attività di ristorazione.
Al momento dell’acquisto, i venditori avevano rappresentato che l’attività fosse solo “pizza al taglio” e con orari più contenuti, ma in realtà si trattava di attività con consumazione e orari notturni. I ricorrenti hanno agito oltre che nei confronti dei soggetti che producevano tali immissioni, anche nei confronti del locatore, che tra l’altro era la stessa società venditrice dell’immobile e del condominio.
La Corte, nell’ordinanza interviene su questioni relative alla responsabilità del locatore, dell’attività che provoca le immissioni, e alla responsabilità del condominio, delineando i limiti della responsabilità in materia di disturbo tra vicini. Per quanto concerne la responsabilità del locatore la Corte ha affermato che:
“in materia di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c., per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell’immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi a carico di terzi”. (Cass. Civ. ord n. 23881 del 2025)


