Magazzino a uso deposito: si può riscaldare?

«C’è una normativa specifica sulla possibilità di riscaldare un magazzino ad uso deposito?», chiede un lettore di GT.

Riportiamo quanto in Regione Lombardia è previsto, ma per i locali di civile abitazione.

Legge Regionale 11 dicembre 2006 , N. 24 Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente Art. 24 Impianti termici civili (omissis) 3 bis.

Negli edifici classificati abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell’ambito della categoria E1 individuata all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi.

Sono esclusi dal divieto gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché gli immobili sottoposti, in base allo strumento urbanistico comunale, a interventi di solo restauro o risanamento conservativo in ragione dei loro caratteri storici o artistici. (33)

La categoria catastale C2 è una delle categorie catastali più comuni e diffuse. Fanno parte di questa categoria magazzini, locali di deposito, fienili, locali di sgombero, come cantine, solai, sottotetti. In alcuni casi può trattarsi di pertinenze dell’abitazione, in altri invece di immobili a sé stanti.

Diversamente è se il magazzino/deposito è frequentato/utilizzato da personale dipendente. Il D.Lgs.81 Testo Unico sicurezza sul lavoro nell’Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro specifica:

  1. AMBIENTI DI LAVORO (omissis)
  • Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.