Nel caso in esame, una condomina ha citato in giudizio gli altri proprietari delle unità abitative del condominio affinché fossero condannati all’esecuzione dei lavori necessari all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni di acqua piovana subite nei due appartamenti di proprietà dell’attrice, ricollegabili alla cattiva manutenzione del manto di copertura del fabbricato, dei cornicioni, dei canali di gronda e dei pluviali.
Chiedeva altresì il risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa per il mancato utilizzo dei due appartamenti che era solita affittare nell’esercizio di attività di affittacamere.
Il tribunale accolse la prima domanda circa l’esecuzione dei lavori ma rigettò la domanda di risarcimento danni, di contro la Corte d’Appello, in riforma della sentenza accolse tale domanda condannando gli altri condomini al risarcimento dei danni.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha statuito che: “il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento di un terzo diretto a limitare detto uso o godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, ma anche il risarcimento dei danni; arrivando spesso alla conclusione che il danno, in tale ipotesi, è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa”
(Cass civ. n. 26450/2025).


