IMPIANTI IN TRIBUNALE

Quando la caldaia sul confine è “legittima”

L’art. 889 c.c., intitolato “Distanze per pozzi e cisterne” dispone che “chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali”. A tale proposito, la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza n. 22888 dell’8 ottobre 2013, ha statuito che “negli impianti di riscaldamento, la caldaia, il bruciatore ed il deposito di carburante non sono soggetti al disposto dell’art. 889 c.c., previsto per la distanza dei tubi di adduzione di gas alla caldaia” (in tal senso Cass. n. 5492/78; n. 432/85); in particolare, il bruciatore è esente dalla presunzione assoluta di pericolosità e dall’obbligo di osservanza della distanza in tema di “flusso costante di sostanza liquida o gassosa” (in tal senso anche Cass. n. 7152/1995; n. 145/93). Le considerazioni riportate sono state espresse in relazione ad una fattispecie in cui la proprietaria di un immobile sito al primo piano e di alcuni garage conveniva in giudizio il proprietario dello stabile adiacente, colpevole secondo lei, di aver realizzato una serie di opere abusive tra le quali una canna fumaria sul confine senza il rispetto delle distanze legali tra costruzioni e una caldaia e dei servizi igienici nel muro di confine.

Silvia Ceruti